Art. 37. Rapporti con il sistema sanitario 1. L'Universita', nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettivita', instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, i Servizi sanitari regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute. Tale collaborazione si attua tramite i Dipartimenti universitari di area medica e altre eventuali strutture didattiche o dipartimentali interessate, attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la piu' ampia e completa formazione degli studenti nei corsi di studio, senza che vengano pregiudicati in alcun modo i doveri didattici e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanita'. Detta organizzazione si occupa della elaborazione, proposta ed attuazione di progetti formativi coerenti con la missione dell'Ateneo e delle Aziende sanitarie ad essa correlate, ed e' coinvolta nelle attivita' assistenziali assumendo compiti e responsabilita' nei confronti del Sistema sanitario. 2. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Sistema sanitario, un direttore di Dipartimento di area medico-chirurgica assume i compiti previsti per il preside dal decreto legislativo n. 517/1999, dalla L.R. della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004, dalle delibere di giunta della Regione Emilia Romagna relative, dai protocolli di intesa tra Regione Emilia Romagna e Universita' della regione, nonche' da quanto previsto dagli Accordi attuativi locali tra Universita' degli studi di Parma e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma. Al medesimo, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del rettore per funzioni nell'ambito della Sanita' che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.