(Allegato-art. 23)
                             Articolo 23 
      (Evidenze presso l'intermediario e obblighi informativi) 
 
  1. L'intermediario istituisce e conserva  apposite  evidenze  degli
strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide dei  clienti.  Le
evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di
servizi e attivita' di investimento prestati; esse indicano,  se  del
caso, i depositari delle disponibilita' liquide  e  i  sub-depositari
degli strumenti finanziari. 
  2.  Le  evidenze  sono  aggiornate  in  via  continuativa   e   con
tempestivita', in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento  con
certezza la posizione di ciascun cliente ed essere utilizzabili per i
controlli dell'audit interno. Esse sono riconciliate con regolarita',
anche tenendo conto della frequenza e del  volume  delle  transazioni
concluse nel periodo di riferimento, con gli estratti conto  prodotti
dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni  depositati  presso
l'intermediario. Nelle evidenze dell'intermediario sono indicate, con
riferimento alle singole operazioni relative a beni dei  clienti,  la
data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal  contratto
e la data dell'effettivo regolamento. 
  3.  Gli  strumenti  finanziari  dei   clienti   depositati   presso
sub-depositari sono distinguibili da quelli dell'intermediario e  del
sub-depositario e iscritti in conti separati. 
  4. Le disponibilita' liquide dei  clienti  sono  depositate  presso
depositari abilitati in conti separati da quelli degli intermediari. 
  5. L'intermediario adotta misure organizzative per  minimizzare  il
rischio di perdita o di sottrazione dei beni dei clienti quali quelli
derivanti da abusi,  frode,  cattiva  gestione,  errori  contabili  o
negligenza. 
  6. Gli intermediari tengono costantemente  aggiornate  le  seguenti
informazioni: 
    a) conti interni e registrazioni che identificano tempestivamente
i saldi delle disponibilita' liquide  e  degli  strumenti  finanziari
detenuti per ogni cliente; 
    b) il soggetto presso cui le disponibilita' liquide  dei  clienti
sono detenute, i dati dettagliati  riguardanti  i  conti  in  cui  le
disponibilita' sono detenute e i relativi accordi; 
    c) il soggetto presso cui gli strumenti finanziari sono detenuti,
i dati dettagliati riguardanti  i  conti  aperti  presso  terzi  e  i
relativi accordi; 
    d) informazioni dettagliate  sui  terzi  che  svolgono  eventuali
attivita'  correlate  ed  esternalizzate  nonche'   sulle   eventuali
attivita' esternalizzate; 
    e) i soggetti chiave  dell'intermediario  coinvolti  in  processi
connessi al deposito e al sub-deposito, compresi quelli che  svolgono
funzioni connesse alla salvaguardia dei beni dei clienti; 
    f) gli accordi  pertinenti  per  stabilire  la  proprieta'  degli
strumenti finanziari dei clienti, inclusi quelli di  compensazione  e
di garanzia. 
  7. Gli intermediari assicurano  che  i  soggetti  incaricati  della
revisione legale dei conti per l'esercizio di riferimento trasmettono
entro  il  30  giugno  e  comunque  entro  6  mesi   dalla   chiusura
dell'esercizio alla Banca d'Italia una relazione annuale che illustra
i presidi adottati dagli  intermediari  per  assicurare  il  rispetto
della presente Parte 3 del regolamento e  di  quanto  previsto  dagli
articoli 22 e 23, comma 4-bis, del TUF e dalle relative  disposizioni
attuative.