Articolo 24 (Deposito delle disponibilita' liquide consegnate all'intermediario) 1. L'intermediario deposita, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilita' liquide ricevute dai clienti presso un depositario abilitato in conti intestati all'intermediario depositante con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; questi conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario. Le disponibilita' liquide possono essere anche investite, previo consenso del cliente, in quote di fondi del mercato monetario riconosciuti, intestate all'intermediario, con l'indicazione che si tratta di intestazioni per conto di terzi. Prima di prestare il consenso, il cliente e' informato delle specificita' di questo investimento rispetto al deposito delle disponibilita' liquide presso un depositario abilitato. 2. Il deposito delle disponibilita' liquide dei clienti presso banche del medesimo gruppo di appartenenza dell'intermediario o l'investimento in quote di fondi del mercato monetario gestiti da SGR del medesimo gruppo di appartenenza dell'intermediario non puo' superare il 20 per cento dell'insieme delle disponibilita' liquide dei clienti; questo limite puo' essere superato ove cio' risponda al principio di proporzionalita', in ragione della natura, della dimensione e della complessita' operativa dell'intermediario, purche' sia salvaguardata la sicurezza dei beni dei clienti. L'intermediario verifica il rispetto del limite e comunica tempestivamente eventuali superamenti alla Banca d'Italia. 3. Il presente articolo non si applica alle banche.