(Allegato-art. 24)
                             Articolo 24 
(Deposito delle disponibilita' liquide consegnate all'intermediario) 
 
  1. L'intermediario deposita, entro il giorno lavorativo  successivo
alla loro ricezione, le disponibilita' liquide ricevute  dai  clienti
presso un depositario abilitato in conti intestati  all'intermediario
depositante con l'indicazione che si tratta di beni di terzi;  questi
conti  sono  tenuti  distinti  da   quelli   dell'intermediario.   Le
disponibilita'  liquide  possono  essere  anche   investite,   previo
consenso del  cliente,  in  quote  di  fondi  del  mercato  monetario
riconosciuti, intestate all'intermediario, con l'indicazione  che  si
tratta di intestazioni per conto  di  terzi.  Prima  di  prestare  il
consenso, il  cliente  e'  informato  delle  specificita'  di  questo
investimento rispetto al deposito delle disponibilita' liquide presso
un depositario abilitato. 
  2. Il deposito delle  disponibilita'  liquide  dei  clienti  presso
banche del  medesimo  gruppo  di  appartenenza  dell'intermediario  o
l'investimento in quote di fondi del mercato monetario gestiti da SGR
del medesimo  gruppo  di  appartenenza  dell'intermediario  non  puo'
superare il 20 per cento dell'insieme  delle  disponibilita'  liquide
dei clienti; questo limite puo' essere superato ove cio' risponda  al
principio  di  proporzionalita',  in  ragione  della  natura,   della
dimensione e della complessita' operativa dell'intermediario, purche'
sia salvaguardata la sicurezza dei beni dei clienti.  L'intermediario
verifica il rispetto del limite e comunica tempestivamente  eventuali
superamenti alla Banca d'Italia. 
  3. Il presente articolo non si applica alle banche.