(Allegato-art. 25)
                             Articolo 25 
        (Sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti) 
 
  1.  Ferma  restando  la  responsabilita'   dell'intermediario   nei
confronti del cliente, ove quest'ultimo dia il proprio consenso,  gli
strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso: 
    - depositari centrali di titoli o depositari centrali; 
    - depositari abilitati. 
  2. Nelle evidenze di cui all'articolo 23 relative a ciascun cliente
sono indicati i soggetti  presso  i  quali  sono  sub-depositati  gli
strumenti finanziari,  nonche'  l'eventuale  appartenenza  di  questi
soggetti  al   medesimo   gruppo   dell'intermediario   e   la   loro
nazionalita'. 
  3. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari  dei  clienti
sono tenuti in conti  intestati  all'intermediario  depositante,  con
l'indicazione che si tratta di beni di terzi. 
  4. L'intermediario depositante conserva i contratti stipulati con i
sub-depositari.