Articolo 26 (Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti) 1. Gli intermediari non concludono accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari depositati dal cliente e non utilizzano questi strumenti finanziari per conto proprio o di terzi a meno che non ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il cliente ha prestato esplicitamente per iscritto il consenso all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni; b) gli strumenti finanziari sono utilizzati alle condizioni per cui il cliente ha prestato il consenso. 2. Gli intermediari non concludono accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari sub-depositati presso terzi in conti omnibus e non utilizzano questi strumenti finanziari per conto proprio o di terzi a meno, che in aggiunta alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non ricorra anche una delle seguenti condizioni: a) tutti i clienti i cui strumenti finanziari sono sub-depositati nel conto omnibus abbiano prestato esplicitamente per iscritto il consenso all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni; b) l'intermediario ha procedure e sistemi di controllo per assicurare che siano utilizzati solo gli strumenti finanziari dei clienti che abbiano prestato il consenso. 3. Nei casi previsti dal comma 2, l'intermediario mantiene le evidenze contenenti i dati relativi al cliente che ha impartito istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari dei clienti che hanno dato il loro consenso, anche per permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite. 4. Gli intermediari adottano misure adeguate per prevenire l'uso non autorizzato degli strumenti finanziari dei clienti per proprio conto o per conto di terzi e, se del caso, per porvi rimedio. In questo ambito: a) concludono accordi con i clienti sulle misure da adottare nel caso in cui il cliente non abbia abbastanza disponibilita' sul suo conto alla data di regolamento, come il prestito dei titoli corrispondenti per conto del cliente o la chiusura delle posizioni; b) monitorano attentamente la futura capacita' di consegnare gli strumenti alla data di regolamento e mettono in atto misure correttive qualora cio' non fosse possibile; c) monitorano attentamente e richiedono tempestivamente gli strumenti non consegnati in circolazione alla data di regolamento e successivamente. 5. Nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, l'intermediario adotta misure specifiche volte a garantire che per tutta la durata del prestito: i) il cessionario del titolo fornisce garanzie adeguate; ii) sussistono sistemi di monitoraggio dell'adeguatezza delle garanzie; iii) e' mantenuto un valore delle garanzie coerente con quello degli strumenti finanziari dei clienti.