(Allegato-art. 26)
                             Articolo 26 
          (Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti) 
 
  1. Gli  intermediari  non  concludono  accordi  per  operazioni  di
finanziamento tramite titoli  in  relazione  a  strumenti  finanziari
depositati dal cliente e non utilizzano questi  strumenti  finanziari
per conto proprio o di terzi a meno che  non  ricorrano  entrambe  le
seguenti condizioni: 
    a) il cliente ha prestato esplicitamente per iscritto il consenso
all'uso  degli  strumenti  finanziari  al  ricorrere  di   specifiche
condizioni; 
    b) gli strumenti finanziari sono utilizzati alle  condizioni  per
cui il cliente ha prestato il consenso. 
  2. Gli  intermediari  non  concludono  accordi  per  operazioni  di
finanziamento tramite titoli  in  relazione  a  strumenti  finanziari
sub-depositati presso terzi in conti omnibus e non utilizzano  questi
strumenti finanziari per conto proprio o di  terzi  a  meno,  che  in
aggiunta alle condizioni di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  non
ricorra anche una delle seguenti condizioni: 
    a) tutti i clienti i cui strumenti finanziari sono sub-depositati
nel conto omnibus abbiano prestato  esplicitamente  per  iscritto  il
consenso  all'uso  degli  strumenti  finanziari   al   ricorrere   di
specifiche condizioni; 
    b) l'intermediario  ha  procedure  e  sistemi  di  controllo  per
assicurare che siano utilizzati solo  gli  strumenti  finanziari  dei
clienti che abbiano prestato il consenso. 
  3. Nei casi previsti  dal  comma  2,  l'intermediario  mantiene  le
evidenze contenenti i dati  relativi  al  cliente  che  ha  impartito
istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e  al  numero  di
strumenti finanziari dei clienti che hanno  dato  il  loro  consenso,
anche per permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite. 
  4. Gli intermediari adottano misure adeguate  per  prevenire  l'uso
non autorizzato degli strumenti finanziari dei  clienti  per  proprio
conto o per conto di terzi e, se del  caso,  per  porvi  rimedio.  In
questo ambito: 
    a) concludono accordi con i clienti sulle misure da adottare  nel
caso in cui il cliente non abbia abbastanza  disponibilita'  sul  suo
conto  alla  data  di  regolamento,  come  il  prestito  dei   titoli
corrispondenti per conto del cliente o la chiusura delle posizioni; 
    b) monitorano attentamente la futura capacita' di consegnare  gli
strumenti  alla  data  di  regolamento  e  mettono  in  atto   misure
correttive qualora cio' non fosse possibile; 
    c)  monitorano  attentamente  e  richiedono  tempestivamente  gli
strumenti non consegnati in circolazione alla data di  regolamento  e
successivamente. 
  5.   Nelle   operazioni   di    finanziamento    tramite    titoli,
l'intermediario adotta misure specifiche volte a  garantire  che  per
tutta la durata del prestito: i) il cessionario del  titolo  fornisce
garanzie   adeguate;   ii)   sussistono   sistemi   di   monitoraggio
dell'adeguatezza delle garanzie; iii) e' mantenuto  un  valore  delle
garanzie coerente con quello degli strumenti finanziari dei clienti.