Articolo 28 (Intermediari che non possono detenere beni dei clienti) 1. L'intermediario che non puo' detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilita' liquide dei clienti adotta schemi operativi che assicurino il rispetto di questo divieto nella prestazione di servizi e attivita' di investimento cui e' autorizzato. 2. Si assume in linea con quanto previsto dal comma 1 il modulo operativo caratterizzato dal ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) il cliente: i) apre, a proprio nome, un conto denominato in euro e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione di servizi e attivita' di investimento da parte dell'intermediario; ii) fornisce le disponibilita' necessarie per la prestazione di servizi e attivita' di investimento; iii) rilascia all'intermediario una delega a effettuare operazioni a valere sui conti solo a fronte di specifici ordini impartiti da lui stesso ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio; iv) puo' disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione all'intermediario, a eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione; b) la banca presso cui sono accesi i conti indicati alla lettera a) accerta, in virtu' di accordi contrattuali, che ogni operazione che interessa il conto titoli trova contropartita nel conto denominato in euro e viceversa, a eccezione del caso in cui il cliente, con uno specifico ordine impartito all'intermediario e reso noto anche alla banca, disponga altrimenti. Resta ferma la possibilita' di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere, come nel caso del deposito di margini; c) quando il cliente intende estinguere i conti o prelevare parte dei valori depositati, l'intermediario si impegna a confermare alla banca l'inesistenza di operazioni gia' disposte e in fase di liquidazione. 3. Resta salva la possibilita' per l'intermediario di adottare schemi operativi diversi da quello indicato al comma 2. In questo caso lo schema adottato e' preventivamente comunicato alla Banca d'Italia.