(Allegato-art. 28)
                             Articolo 28 
      (Intermediari che non possono detenere beni dei clienti) 
 
  1.  L'intermediario  che  non  puo'  detenere,   neanche   in   via
temporanea, strumenti finanziari e disponibilita' liquide dei clienti
adotta schemi operativi che assicurino il rispetto di questo  divieto
nella prestazione di servizi  e  attivita'  di  investimento  cui  e'
autorizzato. 
  2. Si assume in linea con quanto previsto dal  comma  1  il  modulo
operativo  caratterizzato  dal  ricorrere  di   tutte   le   seguenti
condizioni: 
    a) il cliente: i) apre, a proprio nome, un  conto  denominato  in
euro e un conto titoli presso una banca, dedicati  esclusivamente  al
compimento delle operazioni connesse con la prestazione di servizi  e
attivita' di investimento da parte dell'intermediario;  ii)  fornisce
le  disponibilita'  necessarie  per  la  prestazione  di  servizi   e
attivita' di investimento; iii) rilascia all'intermediario una delega
a effettuare operazioni a valere sui conti solo a fronte di specifici
ordini  impartiti  da  lui  stesso  ovvero,  nel  caso  di   gestioni
patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio; iv) puo' disporre dei
valori presenti nei conti dandone informazione  all'intermediario,  a
eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di
esecuzione; 
    b) la banca presso cui sono accesi i conti indicati alla  lettera
a) accerta, in virtu' di accordi contrattuali,  che  ogni  operazione
che  interessa  il  conto  titoli  trova  contropartita   nel   conto
denominato in euro e viceversa,  a  eccezione  del  caso  in  cui  il
cliente, con uno specifico ordine impartito all'intermediario e  reso
noto  anche  alla  banca,  disponga  altrimenti.   Resta   ferma   la
possibilita' di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui  lo
impongano le  caratteristiche  tecniche  delle  operazioni  poste  in
essere, come nel caso del deposito di margini; 
    c) quando il cliente intende estinguere i conti o prelevare parte
dei valori depositati, l'intermediario si impegna a  confermare  alla
banca  l'inesistenza  di  operazioni  gia'  disposte  e  in  fase  di
liquidazione. 
  3. Resta salva la  possibilita'  per  l'intermediario  di  adottare
schemi operativi diversi da quello indicato al  comma  2.  In  questo
caso lo schema adottato  e'  preventivamente  comunicato  alla  Banca
d'Italia.