(Allegato-art. 29)
                             Articolo 29 
 (Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti) 
 
  1. Gli intermediari designano un responsabile unico,  con  adeguate
competenze, per la salvaguardia degli strumenti  finanziari  e  delle
disponibilita' liquide dei clienti. Nel  rispetto  del  principio  di
proporzionalita', il responsabile designato  puo'  anche  non  essere
unicamente preposto a questo compito.