Articolo 29 (Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti) 1. Gli intermediari designano un responsabile unico, con adeguate competenze, per la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide dei clienti. Nel rispetto del principio di proporzionalita', il responsabile designato puo' anche non essere unicamente preposto a questo compito.