Articolo 30 (Agenti di cambio) 1. Gli agenti di cambio che nello svolgimento della propria attivita' detengono beni dei clienti: a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalita' dalla stessa determinati, le informazioni indicate nell'Allegato 3 relative ai beni dei clienti; b) incaricano una societa' di revisione contabile iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob di accertare, con cadenza almeno trimestrale, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte. A tal fine, la societa' di revisione provvede a riscontrare, anche sulla base degli estratti conto emessi dai depositari o sub-depositari, la consistenza delle posizioni dei singoli clienti. Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce l'incarico e' inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula. 2. Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche in via temporanea disponibilita' liquide e strumenti finanziari dei clienti si attengono alle disposizioni di cui all'articolo 28. A essi non si applicano le disposizioni previste dal comma 1.