(Allegato-art. 30)
                             Articolo 30 
                         (Agenti di cambio) 
 
  1. Gli  agenti  di  cambio  che  nello  svolgimento  della  propria
attivita' detengono beni dei clienti: 
    a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e  con  le  modalita'
dalla stessa determinati, le informazioni  indicate  nell'Allegato  3
relative ai beni dei clienti; 
    b)  incaricano  una  societa'  di  revisione  contabile  iscritta
nell'apposito albo tenuto dalla  Consob  di  accertare,  con  cadenza
almeno trimestrale, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni
contenute nella presente Parte. A tal fine, la societa' di  revisione
provvede a riscontrare, anche sulla base degli estratti conto  emessi
dai depositari o sub-depositari, la consistenza delle  posizioni  dei
singoli clienti. Copia del  contratto  con  cui  l'agente  di  cambio
conferisce l'incarico e' inviato alla Banca d'Italia entro 30  giorni
dalla stipula. 
  2. Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche  in  via
temporanea disponibilita' liquide e strumenti finanziari dei  clienti
si attengono alle disposizioni di cui all'articolo 28. A essi non  si
applicano le disposizioni previste dal comma 1.