Art. 47. Mandati 1. I mandati dei rappresentanti degli studenti in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto avranno termine il 31 ottobre 2021. 2. Salvo quanto diversamente previsto, i mandati di tutti gli organi centrali e delle strutture dell'Ateneo, monocratici e collegiali, in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto, hanno termine alla data prevista dal rispettivo provvedimento di nomina. Tutti i mandati successivi si concluderanno il 31 ottobre, con le eventuali riduzioni necessarie a prevederne il termine, sulla base della durata prevista, alla conclusione dell'anno accademico. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato delle cariche accademiche di cui all'art. 41, comma 13 sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'universita' alla data di entrata in vigore del presente statuto.