(Statuto-art. 47)
                              Art. 47. 
                               Mandati 
 
    1. I mandati dei rappresentanti degli studenti in corso alla data
di entrata in vigore del  presente  statuto  avranno  termine  il  31
ottobre 2021. 
    2. Salvo quanto diversamente previsto, i  mandati  di  tutti  gli
organi  centrali  e  delle  strutture  dell'Ateneo,   monocratici   e
collegiali, in corso alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
statuto,  hanno   termine   alla   data   prevista   dal   rispettivo
provvedimento di nomina. Tutti i mandati successivi si  concluderanno
il 31 ottobre, con le eventuali riduzioni necessarie a prevederne  il
termine, sulla base della durata prevista, alla conclusione dell'anno
accademico. 
    3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  sui  limiti  del
mandato delle cariche accademiche di cui all'art. 41, comma  13  sono
considerati anche i periodi gia' espletati nell'universita' alla data
di entrata in vigore del presente statuto.