(Allegato-art. 47)
 
                               Art. 47 
 
               Effetti dei nuovi trattamenti economici 
 
  1.  Le  retribuzioni  risultanti  dall'applicazione  dell'art.   46
(Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima  fascia)  hanno
effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di  buonuscita
o di anzianita', sul trattamento di  fine  rapporto,  sull'indennita'
alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali  e  relativi
contributi e sui contributi di riscatto. 
  2. Gli effetti del  comma  1  si  applicano  alla  retribuzione  di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 
  3. I benefici economici risultanti dall'applicazione  dell'art.  46
commi 1 e 2 (Trattamento economico fisso per  i  dirigenti  di  prima
fascia)  hanno  effetto  integralmente   sulla   determinazione   del
trattamento  di  quiescenza  dei  dirigenti  comunque   cessati   dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente
triennio contrattuale  di  parte  economica  alle  scadenze  e  negli
importi previsti dalle disposizioni  richiamate  nell'art.  46.  Agli
effetti  del  trattamento  di  fine  rapporto,   dell'indennita'   di
buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di  preavviso
e di  quella  prevista  dall'articolo  2122  del  Codice  Civile,  si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di  cessazione
dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita  fissa  e
variabile,  provvedendo  al   recupero,   a   totale   carico   degli
interessati, dei contributi non versati. 
  4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale
generale e' conservata la retribuzione individuale di  anzianita'  in
godimento.