Art. 48 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia, come disciplinato dai CCNL delle rispettive aree di provenienza, e' incrementato dei valori percentuali di seguito indicati da calcolare sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di prima fascia: - Ministeri (amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto I del CCNQ del 13/7/2016, diverse dal CNEL): 2,07%; - Agenzie fiscali (amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto II del CCNQ del 13/7/2016): 2,13%; - Enti pubblici non economici (amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ del 13/7/2016): 2,25%; - CNEL: 1,83%. 2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 46, comma 4 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato. 3. E' confermata la disciplina del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente capo. Sono altresi' acquisite tutte le risorse derivanti da disposizioni di legge o regolamento che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale destinatario del presente articolo - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di cui all'art. 18 della legge n. 88/1989 - il cui utilizzo e' comunque vincolato a quanto previsto dalle predette disposizioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.