(Accordo quadro-art. 61)
 
                             Articolo 61 
 
   Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia 
 
  1.Il presente accordo entra in vigore il  trentesimo  giorno  dalla
data in cui le parti si  sono  notificate  reciprocamente  l'avvenuto
completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 
  2.Fatto salvo  il  paragrafo  1,  l'Australia  e  l'Unione  possono
applicare provvisoriamente disposizioni del presente accordo definite
congiuntamente in attesa della sua entrata in vigore.  L'applicazione
provvisoria  ha  inizio  il  trentesimo  giorno  dalla  data  in  cui
l'Australia e l'Unione si sono notificate  reciprocamente  l'avvenuto
completamento delle rispettive procedure  interne  necessarie  a  tal
fine. 
  3.Il presente  accordo  e'  concluso  per  un  periodo  illimitato.
Ciascuna delle parti puo' comunicare per iscritto all'altra parte  la
propria intenzione di denunciarlo. La  denuncia  prende  effetto  sei
mesi dopo la notifica.