Art. 48.
Incarichi dirigenziali
1. Tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico
dirigenziale.
2. L'incarico dirigenziale e' conferito, con provvedimento
dell'ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e
degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei
principi di trasparenza che gli stessi prevedono.
3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si
attengono al principio generale della rotazione degli stessi, ai
sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto previsto
per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia locale
dall'art. 1, comma 221, della legge n. 208/2015.
4. Nel rispetto della vigente legislazione, con il provvedimento
di conferimento, l'ente individua l'oggetto, la durata dell'incarico
e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai
piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice.
5. La durata degli stessi e' fissata nel rispetto delle durate
minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge.