(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
 
                       Incarichi dirigenziali 
 
    1. Tutti i dirigenti dell'ente con rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  hanno  diritto  al  conferimento   di   un   incarico
dirigenziale. 
    2.  L'incarico  dirigenziale  e'  conferito,  con   provvedimento
dell'ente, nel rispetto delle vigenti norme di  legge  in  materia  e
degli atti previsti dai rispettivi  ordinamenti,  in  osservanza  dei
principi di trasparenza che gli stessi prevedono. 
    3. Nel conferimento degli incarichi  dirigenziali,  gli  enti  si
attengono al principio generale  della  rotazione  degli  stessi,  ai
sensi delle norme vigenti, anche con riferimento  a  quanto  previsto
per i dirigenti delle  avvocature  civiche  e  della  polizia  locale
dall'art. 1, comma 221, della legge n. 208/2015. 
    4. Nel rispetto della vigente legislazione, con il  provvedimento
di conferimento, l'ente individua l'oggetto, la durata  dell'incarico
e gli obiettivi da conseguire, con  riferimento  alle  priorita',  ai
piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice. 
    5. La durata degli stessi e' fissata nel  rispetto  delle  durate
minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge.