(Allegato-art. 49)
                              Art. 49. 
 
              Recesso per responsabilita' dirigenziale 
 
    1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  21  del  decreto
legislativo n. 165/2001 e  quanto  definito  dagli  enti  nei  propri
ordinamenti  sulla  base  del  citato  art.  21,  la  responsabilita'
particolarmente grave del dirigente, accertata secondo  le  procedure
adottate da ciascun ente, costituisce giusta causa di recesso. 
    2. Prima di formalizzare il recesso, l'ente contesta per iscritto
l'addebito convocando l'interessato, per una data  non  anteriore  al
quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito
a sua difesa. Il dirigente puo' farsi assistere da un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
legale  di  sua  fiducia.  Ove  lo  ritenga  necessario,  l'ente,  in
concomitanza con la contestazione, puo' disporre la  sospensione  dal
lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a  trenta  giorni,
con  la  corresponsione  del  trattamento  economico  complessivo  in
godimento e la conservazione dell'anzianita' di servizio. 
    3. L'atto di recesso e' adottato in conformita' a quanto previsto
dall'art. 50 commi 2 e 3, del presente CCNL. 
    4. Costituisce condizione risolutiva del  recesso  l'annullamento
della procedura di accertamento della responsabilita' del  dirigente,
come autonomamente disciplinata da ciascun Ente.