Art. 49. Recesso per responsabilita' dirigenziale 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e quanto definito dagli enti nei propri ordinamenti sulla base del citato art. 21, la responsabilita' particolarmente grave del dirigente, accertata secondo le procedure adottate da ciascun ente, costituisce giusta causa di recesso. 2. Prima di formalizzare il recesso, l'ente contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'ente, in concomitanza con la contestazione, puo' disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianita' di servizio. 3. L'atto di recesso e' adottato in conformita' a quanto previsto dall'art. 50 commi 2 e 3, del presente CCNL. 4. Costituisce condizione risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di accertamento della responsabilita' del dirigente, come autonomamente disciplinata da ciascun Ente.