Art. 50. Comitato dei garanti 1. Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, istituiscono il collegio dei garanti secondo le previsioni dell'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001, anche attraverso il ricorso a forme di convenzione tra piu' enti, e ne disciplinano la composizione ed il funzionamento prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti. 2. I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 conseguenti all'accertamento di responsabilita' dirigenziale, sono adottati sentito il comitato dei garanti che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere. 3. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 2, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia.