(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
 
                        Comitato dei garanti 
 
    1. Gli enti, con gli atti previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,
istituiscono il collegio dei garanti secondo le previsioni  dell'art.
22 del decreto legislativo n. 165/2001, anche attraverso il ricorso a
forme di convenzione tra piu' enti, e ne disciplinano la composizione
ed il funzionamento prevedendo in ogni caso la partecipazione  di  un
rappresentante eletto dai dirigenti. 
    2. I provvedimenti di cui all'art.  21,  commi  1  e  1-bis,  del
decreto  legislativo  n.  165/2001  conseguenti  all'accertamento  di
responsabilita' dirigenziale, sono adottati sentito il  comitato  dei
garanti  che  deve   esprimersi   entro quarantacinque   giorni   dal
ricevimento della richiesta;  decorso  inutilmente  tale  termine  si
prescinde da tale parere. 
    3. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione  del  proprio
parere, nel rispetto del  termine  di  cui  al  precedente  comma  2,
ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso,  il  dirigente
interessato, anche assistito da persona di fiducia.