(Allegati-Allegato X)
                             Allegato X 
                              (art. 29) 
Condizioni  per  il  controllo  sotto   sorveglianza   dei   prodotti
                             sementieri 
 
1. Prescrizioni relative ai locali. 
 
Le dimensioni dovranno essere proporzionate al personale  operante  e
al numero di analisi effettuate. 
I locali dovranno essere luminosi, salubri, ben  areati  e  destinati
esclusivamente alle analisi delle sementi. 
Le aree di lavoro destinate  alle  diverse  analisi  dovranno  essere
separate e la preparazione dei  campioni  di  analisi  dovra'  essere
effettuata in locale separato, ma attiguo. 
 
2. Attrezzature e dotazioni. 
 
Il laboratorio dovra' essere dotato delle apparecchiature  necessarie
all'esecuzione delle analisi richieste per  la  certificazione  delle
specie oggetto di autorizzazione, ai fini della corretta applicazione
dei  metodi  ufficiali  di  analisi  nazionali  e  delle  Norme  ISTA
(International Rules for Seed Testing) in vigore. 
Di seguito, vengono considerate le prescrizioni relative alle analisi
comuni alla generalita' delle  specie,  mentre  per  l'esecuzione  di
analisi fitosanitarie o di altra  particolare  natura  e'  necessario
fare riferimento ai protocolli utilizzati per la certificazione delle
sementi. 
2.1. Preparazione dei campioni di analisi: divisore  di  tipologia  e
dimensioni idonee per le specie oggetto di autorizzazione. 
2.2. Analisi di purezza specifica e Ricerca dei Semi Estranei:  lenti
di ingrandimento, setacci di vario  calibro,  pinze  da  laboratorio,
tavolette, uncini, bilance di portata e grado  di  precisione  idonei
per la/e specie oggetto di autorizzazione (vedi tabella 1). 
Tabella 1. Numero di cifre decimali da considerare  in  relazione  al
peso del campione di analisi. 
 
=====================================================================
|                                         |Numero di cifre decimali |
| Peso del campione di analisi in grammi  |     da considerare      |
+=========================================+=========================+
|Inferiore a 1                            |4                        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Da 1 a 9,999                             |3                        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Da 10 a 99,99                            |2                        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Da 100 a 999,9                           |1                        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Superiore a 1000                         |0                        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
 
    - Per  le  analisi  delle  sementi  di  Dactylis  glomerata,  Poa
      pratensis, Poa trivialis, il laboratorio dovra'  essere  dotato
      di apparecchio soffiatore idoneo all'utilizzo del metodo  della
      corrente d'aria uniforme. 
    - Per le analisi delle sementi di Oryza  sativa,  il  laboratorio
      dovra' essere dotato di apparecchio idoneo alla sbramatura,  al
      fine di determinare il numero di cariossidi a  pericarpo  rosso
      presenti nel campione di analisi. 
    - Per la ricerca di Cuscuta spp. in talune specie e'  consigliato
      l'utilizzo   di   una   decuscutatrice   elettromagnetica    da
      laboratorio. 
2.3. Analisi della germinabilita'. 
2.3.1. Camere o armadi di germinazione con controllo delle condizioni
climatiche: 
    - temperatura con oscillazione massima di ± 2  °C  rispetto  alla
      temperatura prescritta; nel caso di alternanza di  temperatura,
      i valori prescritti devono essere raggiunti nel termine massimo
      di 2 ore; 
    - umidita' prossima al livello di  saturazione;  qualora  vengano
      utilizzate apparecchiature prive di controllo dell'umidita', e'
      necessario limitare al massimo l'evaporazione dai substrati  di
      germinazione, ricorrendo ad altri dispositivi; 
    - luce fredda ottenuta da fonti di illuminazione  con  intensita'
      regolabile tra 250 e 1250 lux (non obbligatoria  per  tutte  le
      specie, ma comunque consigliata nella maggioranza dei casi). 
2.3.2.  Armadio  frigorifero  (4/10  °C)  per  il  trattamento  della
pre-refrigerazione (ove contemplato). 
2.3.3. Germinatoi (capsule Petri  in  vetro  o  plastica,  bacinelle,
altri recipienti) in numero adeguato e di dimensioni idonee. 
2.3.4. Substrati di germinazione: 
    - carta da filtro (in dischi o  pieghettata)  priva  di  sostanze
      chimiche dannose e di ogni altra  contaminazione,  di  adeguato
      spessore ed elevata capacita' di assorbimento; 
    - sabbia silicea costituita da particelle  di  diametro  compreso
      fra 0,05 e 0,80 mm, priva di sostanze tossiche e di ogni  altra
      contaminazione, sterile o sterilizzata dal laboratorio. 
2.3.5. Altro. 
A seconda delle specie  oggetto  di  autorizzazione,  il  laboratorio
dovra' essere dotato di particolari apparecchiature (apparecchio  per
il  prelavaggio,  stufa  per  la  pre-essicazione)   e   fornito   di
particolari reagenti (es. KNO3, GA3) necessari per l'applicazione  di
trattamenti  speciali  indicati  dai  metodi  ufficiali  di   analisi
nazionali e dalle Norme ISTA. 
 
3. Altre condizioni. 
 
3.1. Conservazione dei campioni: il laboratorio dovra' essere  dotato
di un'attrezzatura atta allo stoccaggio dei campioni  destinati  alla
conservazione per almeno 1 anno dalla  data  di  analisi,  in  idonee
condizioni (temperatura non superiore a 15  °C  -  umidita'  relativa
inferiore al 50%). 
3.2. Archivio: il laboratorio deve conservare copia  dei  certificati
di analisi, le schede di analisi, i rapporti di taratura e  controllo
degli strumenti per almeno 6 anni. 
3.3. Collezione di riferimento: il  laboratorio  deve  possedere  una
collezione di semi appartenenti alle specie coltivate analizzate e  a
quelle  affini,  nonche'  alle  specie  infestanti  piu'  comunemente
reperite nei campioni di sementi oggetto di analisi. 
3.4. Documentazione di riferimento: il laboratorio deve  disporre  di
documentazione normativa e tecnica inerente la  certificazione  delle
sementi e, in particolare, le analisi di laboratorio. 
Le modalita' di utilizzo e  controllo  delle  apparecchiature  e  dei
substrati  e,  in  generale,  le  dotazioni  e   l'operativita'   del
laboratorio  sono  oggetto  di  verifica  da   parte   dell'autorita'
incaricata della certificazione delle sementi. 
 
4. Volume di attivita'. 
 
Il numero massimo  di  analisi  che  possono  essere  effettuate  dal
laboratorio e'  commisurato  all'organizzazione  dello  stesso  e  al
numero di analisti autorizzati che vi lavorano. 
 
5. Casi di inadempienza. 
 
Costituiscono  casi  di  inadempienza  che  necessitano   di   azioni
correttive almeno i seguenti: 
5.1  in relazione all'attivita' di ispezione in campo: 
   a)  negligenza  nell'esecuzione  degli  accertamenti  previsti   e
mancato rispetto delle  indicazioni  impartite  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato; 
5.2 in relazione all'attivita' di campionamento: 
   a) divergenze  statisticamente  significative,  nei  risultati  di
analisi relativi a una campagna di  riferimento,  rispetto  a  quelli
ufficiali. Le metodologie di confronto  sono  fissate  dal  Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  o  dall'organismo
delegato, tenuto conto dei  criteri  ISTA  per  la  comparazione  dei
risultati d'analisi; 
   b) negligenza  nell'esecuzione  degli  accertamenti   previsti   e
mancato rispetto delle  indicazioni  impartite  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato; 
5.3 in relazione all'attivita' di laboratorio: 
   a) analisi  effettuate   da   personale   non   in   possesso   di
      autorizzazione riconosciuta sulla base del presente decreto; 
   b) divergenze  statisticamente  significative,  nei  risultati  di
      analisi relativi a una  campagna  di  riferimento,  rispetto  a
      quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate  dal
      Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  o
      dall'organismo delegato, tenuto conto dei criteri ISTA  per  la
      comparazione dei risultati d'analisi; 
   c) negligenza nella tenuta dei  locali  adibiti  a  laboratorio  o
      nella taratura delle apparecchiature a disposizione; 
   d) utilizzo di metodologie non conformi a quanto  stabilito  dall'
      articolo 29, comma 1, lettera b), numero 1.1).