Allegato V (art. 5) Piccoli imballaggi I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero di pezzi per gli organi riproduttivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rivestimento dei semi od altri additivi solidi, sono cosi' determinati: A) Cereali: i piccoli imballaggi non devono superare i 25 kg di peso; per il mais il peso non deve essere superiore a 10 kg; B) Foraggere: a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggere, denominati «piccoli imballaggi CE A» non devono superare il peso di 2 kg; b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi di base, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati «piccoli imballaggi CE B» non devono superare il peso di 10 kg; c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'articolo 4, non devono superare i 10 kg di peso; C) Barbabietole: i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati «piccoli imballaggi CE»: a) per le sementi monogermi o di precisione: non devono contenere piu' di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso; b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso; D) Piante oleaginose e da fibra: i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite e' elevato a kg 5. E) Ortive: i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di 0,5 kg per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, le zucche, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane; di 100 g per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i 100 g; F) Sementi di piante agrarie, arboree e arbustive: i piccoli imballaggi non devono superare il peso i 5 kg. G) Tuberi-seme di patata: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di 10 kg; H) Organi riproduttivi di piante ortive: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20.