Allegato VII (art. 31) Contrassegno degli imballaggi I - Cartellini ufficiali Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonche' gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore: a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, al presente allegato di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, il cartellino e' di colore blu con una striscia diagonale verde. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. In alternativa e' consentito l'impiego di cartellini ufficiali adesivi; b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni previste al presente allegato. Esso non e' indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzato un cartellino adesivo o, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile. Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67. A) Cereali a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1) «Normativa C.E.»; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) numero di riferimento del lotto *; 5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini *; 6) varieta', indicata almeno in caratteri latini, o linea inbred di granturco e di Sorghum spp. *; 7) categoria; 8) paese di produzione; 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi; 10) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 11) nel caso di varieta' ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, il nome di questo componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varieta' finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varieta' finali, del termine «componente»; per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varieta' finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine «componente»; per le sementi certificate, il nome della varieta' cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine «ibrido»; 12) mese e anno della chiusura ufficiale o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione; 13) in caso di rianalisi, perlomeno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Le disposizioni contenute al punto 5) sono facoltative riguardo a talune specie, e ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 1) «Normativa C.E.»; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) numero di riferimento del lotto *; 5) specie *; 6) varieta' *; 7) «sementi pre-base»; 8) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione»; 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 10) mese e anno della chiusura ufficiale o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. B) Foraggere a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1) «Normativa C.E.»; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) numero di riferimento del lotto *; 5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini *; nel caso di xFestulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium; 6) varieta' indicata almeno in caratteri latini *; 7) categoria; 8) paese di produzione; 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 10) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 11) numero delle generazioni dalla semente di base; 12) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione; 13) «non destinate alla produzione foraggera»; 14) in caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi. Le disposizioni contenute nei punti 5) e 6) diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. b) Per le sementi commerciali: 1) «Normativa C.E.»; 2) «sementi commerciali» (non certificate per le varieta') *; 3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 4) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 5) numero di riferimento del lotto *; 6) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata senza i nomi degli autori in caratteri latini *; 7) paese di produzione; 8) peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri; 9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale; 11) in caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi. Le disposizioni contenute al punto 6) diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per i periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione di semi. c) Per i miscugli di sementi: 1) «miscuglio di sementi per...» (utilizzazione prevista); 2) servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi*; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) numero di riferimento del lotto *; 5) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varieta' indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini *; nel caso di xFestulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium; 6) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri; 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 8) mese e anno della chiusura; 9) in caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato...(mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi. d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 1) «Normativa C.E.»: 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) numero di riferimento del lotto *; 5) specie *; 6) varieta' *; 7) «sementi pre-base»; 8) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate di prima riproduzione»; 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. C) Barbabietole. a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1) «Normativa C.E.»; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) numero di riferimento del lotto *; 5) barbabietola da zucchero o da foraggio *; 6) varieta' *; 7) categoria; 8) paese di produzione; 9) peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri; 10) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o di semi puri ed il peso totale; 11) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»; 12) per le sementi di precisione la dizione «di precisione»; 13) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione; 14) in caso di rianalisi, perlomeno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi. b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 1) «Normativa C.E.»; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) numero di riferimento del lotto *; 5) barbabietola da zucchero o da foraggio *; 6) varieta' *; 7) «sementi pre-base»: 8) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate»; 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. D) Tuberi-seme di patata. a) Per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati: 1) «Normativa C.E.»; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) numero riferimento del lotto *; 5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi*; 6) varieta', indicata almeno in caratteri latini *; 7) paese di produzione; 8) categoria ed eventuale classe; 9) calibro; 10) peso netto dichiarato; 11) mese e anno della chiusura. b) Per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base: 1) «Normativa C.E.»: 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) numero di riferimento del lotto *; 5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; 6) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 7) «tuberi-seme pre-base»; 8) peso netto dichiarato; 9) mese e anno della chiusura. E) Piante oleaginose e da fibra. a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1) «Normativa C.E.»: 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) numero di riferimento del lotto *; 5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 6) varieta' indicate almeno in caratteri latini; 7) le disposizioni contenute al punto 5) sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi; 8) categoria; 9) paese di produzione; 10) peso netto o lordo dichiarato; 11) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 12) nel caso di varieta' ibride o linee inbred: I. per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva 2002/53/CE: il nome di questo componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varieta' finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varieta' finali, del termine «componente»; II. per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varieta' finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»; III. per le sementi certificate: il nome delle varieta' cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido». 13) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione; 14) in caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese, anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi. b) Per le sementi certificate di un'associazione varietale: le stesse informazioni richieste al punto 1), indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varieta' (indicare: «associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varieta'; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sara' sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale. c) Per le sementi commerciali: 1) «Normativa C.E.»; 2) «sementi commerciali» (non certificate per la varieta') *; 3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi *; 4) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 5) numero di riferimento del lotto *; 6) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 7) regione di produzione; 8) peso netto o lordo dichiarato; 9) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale; 10) mese e anno della chiusura; 11) in caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato...(mese e anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Le disposizioni contenute al punto 6) sono facoltative per talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 1) «Normativa C.E.»; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) numero di riferimento del lotto *; 5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 6) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 7) «sementi pre-base»; 8) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di 1ª riproduzione»; 9) peso netto o lordo dichiarato; 10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. F) Ortive a) Per le sementi di base e sementi certificate a esclusione dei piccoli imballaggi: 1) normativa C.E.; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) mese e anno della chiusura indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese e anno); o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato . . .» (mese e anno); 5) numero di riferimento del lotto; 6) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi; 7) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 8) categoria; 9) paese di produzione; 10) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri; 11) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 12) in caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, l'indicazione: «rianalizzato...» (mese e anno); 13) nel caso di varieta' ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva 2002/55/CE del 13 giugno 2002, il nome di questo componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varieta' finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varieta' finali, del termine «componente»: I. per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varieta' finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»; II. per le sementi certificate, il nome delle varieta' cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine «ibrido». Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67. b) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base: 1) normativa C.E.; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 4) mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese e anno); o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione «campione prelevato . . .» (mese e anno); 5) numero di riferimento del lotto; 6) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; 7) varieta' indicata almeno in caratteri latini; 8) dicitura «sementi di pre-base»; 9) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata. Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67. II - Cartellini piccoli imballaggi C.E. 1. Cartellini ufficiali. Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67. A) Barbabietole a) Per le sementi certificate: 1) «piccolo imballaggio C.E.»; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; 4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio *; 5) varieta' indicata almeno in caratteri latini *; 6) categoria; 7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri; 8) in caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale; 9) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»; 10) per le sementi di precisione la dizione «di precisione». B) Foraggere a) Per le sementi certificate: 1) «piccolo imballaggio C.E. B»; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; 4) specie indicata almeno in caratteri latini *; 5) varieta', indicata almeno in caratteri latini *; 6) categoria; 7) peso lordo o netto o numero di semi puri; 8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale; 9) «non destinate alla produzione foraggera». b) Per le sementi commerciali: 1) «piccolo imballaggio C.E.B»; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; 4) specie, indicata almeno in caratteri latini; 5) «sementi commerciali»; 6) peso lordo o netto o numero di semi puri; 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale. c) Per i miscugli di sementi: 1) «piccolo imballaggio C.E. B»; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; 4) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista); 5) peso netto o lordo o numero di semi puri; 6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale; 7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varieta'. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini. 2. Cartellino del produttore (o scritta sull'imballaggio) A) Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi: 1) «piccolo imballaggio C.E. A»; 2) nome ed indirizzo del produttore o suo marchio di identificazione; 3) numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati; 4) nome dello Stato membro o sua sigla; 5) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista); 6) peso netto o lordo o numero di semi puri; 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale; 8) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varieta'. * L'attestato ufficiale per l'interno della confezione puo' recare soltanto le indicazioni contrassegnate con l'asterisco. III - Cartellino e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro. A) Barbabietola: a) Indicazioni prescritte per il cartellino: 1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi; 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio; 4) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 5) categoria; 6) numero di riferimento del campo o della partita; 7) peso netto o lordo dichiarato; 8) la menzione «sementi non definitivamente certificate». b) Il cartellino e' di colore grigio. c) Indicazione prevista per il documento: 1) autorita' che rilascia il documento; 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio; 4) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 5) categoria; 6) numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi; 7) numero di riferimento del campo o della partita; 8) superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento; 9) quantita' di sementi raccolte e numero di colli; 10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono; 11) se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi. B) Foraggere: a) Indicazioni prescritte per il cartellino: 1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi; 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 4) varieta' indicata almeno in caratteri latini; 5) categoria; 6) numero di riferimento del campo e della partita; 7) peso netto o lordo dichiarato; 8) la menzione «sementi non definitivamente certificate». Le disposizioni contenute ai punti 3) e 4) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. b) Il cartellino e' di colore grigio. c) Indicazioni prescritte per il documento: 1) autorita' che rilascia il documento; 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 4) categoria; 5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi; 6) numero di riferimento del campo o della partita; 7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento. 8) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli; 9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate; 10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi; 11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi. C) Cereali: a) Indicazioni prescritte per il cartellino: 1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi; 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 4) varieta' indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride, e' aggiunta la parola «componente»; 5) categoria; 6) nel caso di varieta' ibride, la parola ibrido; 7) numero di riferimento del campo e della partita; 8) peso netto o lordo dichiarato; 9) la menzione «sementi non definitivamente certificate». Le disposizioni contenute al punto 3) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. b) Il cartellino e' di colore grigio. c) Indicazioni prescritte per il documento: 1) autorita' che rilascia il documento; 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 4) varieta', indicata in caratteri latini; 5) categoria; 6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi; 7) numero di riferimento del campo o della partita; 8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento; 9) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli; 10) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate; 11) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi; 12) se del caso, risultati dalle analisi preliminari delle sementi. D) Oleaginose e da fibra: a) Indicazioni prescritte per il cartellino: 1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi; 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 4) varieta' indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride, e' aggiunta la parola «componente»; 5) categoria; 6) nel caso di varieta' ibride, la parola «ibrido»; 7) numero di riferimento del campo e della partita; 8) peso netto o lordo dichiarato; 9) la menzione «sementi non definitivamente certificate». Le disposizioni contenute al punto 3) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. b) Il cartellino e' di colore grigio. c) Indicazioni prescritte per il documento: 1) autorita' che rilascia il documento; 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 4) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 5) categoria; 6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. 7) numero di riferimento del campo o della partita. 8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento. 9) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli. 10) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate. 11) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi. 12) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi. E) Ortive a) Indicazioni prescritte con il cartellino: 1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi; 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini; 4) varieta' indicata almeno in caratteri latini; 5) categoria; 6) numero di riferimento del campo e della partita; 7) peso netto o lordo dichiarato; 8) la menzione «sementi non definitivamente certificate». b) Il cartellino e' di colore grigio. c) Indicazioni prescritte per il documento: 1) autorita' che rilascia il documento; 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi; 4) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 5) categoria; 6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi; 7) numero di riferimento del campo o della partita; 8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento; 9) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli; 10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono; 11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi. IV - Cartellino del fornitore o diciture sull'imballaggio per le sementi standard e i piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate». Ortive Indicazioni prescritte: 1) Normativa C.E.; 2) nome ed indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione; 3) campagna di chiusura indicata con «chiuso nella campagna . . . (termini della campagna)» oppure campagna dell'ultimo esame della facolta' germinativa indicata con «germinabilita' determinata nella campagna . . . (termini della campagna)». Puo' essere indicata la fine della campagna; 4) per i piccoli imballaggi di sementi standard destinati al consumatore finale l'indicazione presente nel cartellino relativa a chiuso nella campagna ... (termini della campagna)» oppure a «germinabilita' determinata nella campagna ... (termini della campagna)», di cui al precedente punto 3, e' sostituita dalla «data di scadenza del prodotto (mese ed anno)», intesa come data alla quale e' garantita la germinabilita' della semente." 5) specie, indicata almeno in caratteri latini; 6) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 7) categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalla lettera «C» e le sementi standard dalle lettere «St»; 8) numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard); 9) numero di riferimento che consente di identificare il lotto certificato (per le sementi certificate); 10) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 g); 11) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale. Le dimensioni minime ammesse dal cartellino (esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110 x 67. Il colore del cartellino e' giallo scuro per la categoria standard e azzurro per i piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate». V - Cartellino dell'importatore per sementi importate da Paesi terzi Indicazione prescritte: a) Specie b) Varieta' c) Categoria d) Paese di produzione o servizio di controllo ufficiale e) Paese superiore f) Importatore g) Quantitativo di sementi VI - Cartellino del produttore per le varieta' da conservazione, le varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione Indicazioni prescritte: a) dicitura «norme CE»; b) nome e indirizzo del responsabile del cartellino o suo numero di identificazione; c) anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...», cui segue l'indicazione dell'anno, oppure, ad eccezione dei tuberi-seme di patata, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilita', nei seguenti termini: «campione prelevato ...», cui segue l'indicazione dell'anno; d) specie; e) la denominazione della varieta'; f) indicazione «varieta' da conservazione» per le specie agrarie e «sementi certificate di varieta' da conservazione» o «sementi standard di varieta' da conservazione» per le specie ortive; g) zona di origine; h) se la zona di produzione delle sementi e' diversa dalla zona di origine, l'indicazione della zona di produzione delle sementi; i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino; l) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi-seme di patata, il numero dichiarato di semi; m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale, fatta eccezione per i tuberi-semi di patata. VII. Gradi tolleranza sulle percentuali di germinabilita' e purezza =================================================== | Percentuale di | | | germinabilita' dichiarata | Tolleranza % | +===========================+=====================+ |100/99 |1 | +---------------------------+---------------------+ |98/96 |2 | +---------------------------+---------------------+ |95/92 |3 | +---------------------------+---------------------+ |91/88 |4 | +---------------------------+---------------------+ |87/80 |5 | +---------------------------+---------------------+ |79/71 |6 | +---------------------------+---------------------+ |70/60 |7 | +---------------------------+---------------------+ |59/50 |8 | +---------------------------+---------------------+ =============================================== |Percentuale di purezza | | | dichiarata | Tolleranza % | +=======================+=====================+ |100 |0,8 | +-----------------------+---------------------+ |99 |1,0 | +-----------------------+---------------------+ |98 |1,2 | +-----------------------+---------------------+ |97 |1,3 | +-----------------------+---------------------+ |96 |1,4 | +-----------------------+---------------------+ |95 |1,5 | +-----------------------+---------------------+ |94 |1,6 | +-----------------------+---------------------+ |93 |1,7 | +-----------------------+---------------------+ |92 |1,9 | +-----------------------+---------------------+ |91/90 |2,0 | +-----------------------+---------------------+ |89/85 |2,5 | +-----------------------+---------------------+ |84/80 |3,5 | +-----------------------+---------------------+ |79/75 |3,5 | +-----------------------+---------------------+