(Allegati-Allegato VII)
                            Allegato VII 
                              (art. 31) 
                    Contrassegno degli imballaggi 
 
I - Cartellini ufficiali 
Gli imballaggi dei  prodotti  sementieri  delle  categorie  di  base,
certificata e commerciale nonche'  gli  imballaggi  dei  miscugli  di
sementi destinati alla produzione di foraggi  o  di  tappeti  erbosi,
debbono essere muniti, in aggiunta al  cartellino  del  produttore  o
dell'importatore: 
a)  all'esterno:  di  un  cartellino  ufficiale,  non  utilizzato  in
precedenza, conforme, a seconda della specie, al presente allegato di
colore bianco  per  le  sementi  di  base,  azzurro  per  le  sementi
certificate di prima riproduzione da sementi di base,  rosso  per  le
sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base,
bruno per le sementi commerciali e  verde  per  i  miscugli.  Per  le
sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di  piante
oleaginose e da fibra, diverse dal  girasole,  il  cartellino  e'  di
colore blu con una striscia diagonale verde. Nel caso  di  imballaggi
trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno  quando  esso  e'
leggibile attraverso  l'imballaggio.  In  alternativa  e'  consentito
l'impiego di cartellini ufficiali adesivi; 
b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello  stesso  colore  del
cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le  indicazioni
previste al presente allegato. Esso  non  e'  indispensabile  quando,
conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura  all'interno
dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzato un  cartellino  adesivo
o, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile. 
Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori  a
mm 110 x 67. 
 
   A) Cereali 
   a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 
   1) «Normativa C.E.»; 
   2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 
   3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
   4) numero di riferimento del lotto *; 
   5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica,  che
      puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i  nomi  degli
      autori, in caratteri latini *; 
   6) varieta', indicata almeno in caratteri latini, o  linea  inbred
      di granturco e di Sorghum spp. *; 
   7) categoria; 
   8) paese di produzione; 
   9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi; 
  10) in  caso  di  indicazione  del  peso  o  di  utilizzazione   di
      antiparassitari granulati, di sostanze  di  rivestimento  o  di
      altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo
      ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri  ed  il
      peso totale; 
  11) nel caso di varieta' ibride o linee inbred, per le  sementi  di
      base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi
      sono state ufficialmente ammesse conformemente  alla  direttiva
      2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, il nome di questo
      componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o  senza
      riferimento alla varieta' finale, corredato nel caso di  ibridi
      o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per
      varieta' finali, del termine «componente»; per  le  sementi  di
      base negli altri casi, il nome del componente cui  appartengono
      le sementi di base, con un riferimento  alla  varieta'  finale,
      con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e
      corredata dal termine «componente»; per le sementi certificate,
      il nome della varieta' cui appartengono le sementi certificate,
      corredato dal termine «ibrido»; 
  12) mese e anno della chiusura ufficiale o mese e anno  dell'ultimo
      prelievo ufficiale di campioni per la decisione  relativa  alla
      certificazione; 
  13) in caso di rianalisi,  perlomeno  della  facolta'  germinativa,
      possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato...  (mese
      e anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. 
Le disposizioni contenute al punto 5)  sono  facoltative  riguardo  a
talune specie, e ove opportuno, per  periodi  limitati,  laddove  sia
stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto  di  tale
obbligo superano i vantaggi previsti per la  commercializzazione  dei
semi. 
   b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 
      1) «Normativa C.E.»; 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      4) numero di riferimento del lotto *; 
      5) specie *; 
      6) varieta' *; 
      7) «sementi pre-base»; 
      8) numero  delle  generazioni  precedenti  le   sementi   delle
         categorie «sementi certificate» o  «sementi  certificate  di
         prima riproduzione»; 
      9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 
     10) mese  e  anno  della  chiusura  ufficiale  o  mese  e   anno
         dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la  decisione
         relativa alla certificazione. 
 
   B) Foraggere 
   a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 
      1) «Normativa C.E.»; 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      4) numero di riferimento del lotto *; 
      5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che
         puo' essere riportata in  forma  abbreviata,  senza  i  nomi
         degli  autori,  in  caratteri  latini   *;   nel   caso   di
         xFestulolium sono indicati i nomi delle specie  appartenenti
         ai generi Festuca e Lolium; 
      6) varieta' indicata almeno in caratteri latini *; 
      7) categoria; 
      8) paese di produzione; 
      9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 
     10) in caso di  indicazione  del  peso  o  di  utilizzazione  di
         antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o  di
         altri   additivi   solidi,   l'indicazione   della    natura
         dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso  dei
         semi puri ed il peso totale; 
     11) numero delle generazioni dalla semente di base; 
     12) mese e  anno  della  chiusura  o  mese  e  anno  dell'ultimo
         prelievo ufficiale di campioni  per  la  decisione  relativa
         alla certificazione; 
     13) «non destinate alla produzione foraggera»; 
     14) in  caso  di  rianalisi,  per   lo   meno   della   facolta'
         germinativa,   possono   essere   menzionati   l'indicazione
         «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio  responsabile
         della rianalisi. 
Le disposizioni contenute nei punti 5)  e  6)  diventano  facoltative
riguardo a talune specie e,  ove  opportuno,  per  periodi  limitati,
laddove sia  stato  appurato  che  gli  inconvenienti  derivanti  dal
rispetto  di  tale  obbligo  superano  i  vantaggi  previsti  per  la
commercializzazione dei semi. 
   b) Per le sementi commerciali: 
      1) «Normativa C.E.»; 
      2) «sementi commerciali» (non certificate per le varieta') *; 
      3) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      4) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      5) numero di riferimento del lotto *; 
      6) specie indicata almeno con la  sua  denominazione  botanica,
         che puo' essere riportata in forma abbreviata senza  i  nomi
         degli autori in caratteri latini *; 
      7) paese di produzione; 
      8) peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri; 
      9) in caso di  indicazione  del  peso  o  di  utilizzazione  di
         antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o  di
         altri   additivi   solidi,   l'indicazione   della    natura
         dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso  dei
         semi puri ed il peso totale; 
     10) mese e  anno  della  chiusura  o  mese  e  anno  dell'ultimo
         prelievo ufficiale di campioni  per  la  decisione  relativa
         all'approvazione come semente commerciale; 
     11) in caso di rianalisi per lo meno della facolta'  germinativa
         possono  essere  menzionati  l'indicazione  «rianalizzato...
         (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi. 
Le disposizioni contenute al punto 6) diventano facoltative  riguardo
a talune specie e, ove opportuno, per i periodi limitati, laddove sia
stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto  di  tale
obbligo superano i vantaggi previsti per  la  commercializzazione  di
semi. 
   c) Per i miscugli di sementi: 
      1) «miscuglio di sementi per...» (utilizzazione prevista); 
      2) servizio che ha proceduto alla chiusura  e  Stato  membro  o
         sigla degli stessi*; 
      3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      4) numero di riferimento del lotto *; 
      5) proporzione in peso di ciascuna  delle  componenti  indicate
         secondo le specie e, se necessario, le varieta' indicate  in
         entrambi i casi almeno in caratteri latini *;  nel  caso  di
         xFestulolium sono indicati i nomi delle specie  appartenenti
         ai generi Festuca e Lolium; 
      6) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato  di  semi
         puri; 
      7) in caso di  indicazione  del  peso  e  di  utilizzazione  di
         antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o  di
         altri   additivi   solidi,   l'indicazione   della    natura
         dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso  dei
         semi puri ed il peso totale; 
      8) mese e anno della chiusura; 
      9) in caso di rianalisi per lo meno della facolta'  germinativa
         di  tutte  le  componenti  del  miscuglio,  possono   essere
         menzionati l'indicazione «rianalizzato...(mese e  anno)»  ed
         il servizio responsabile della rianalisi. 
   d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 
      1) «Normativa C.E.»: 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      4) numero di riferimento del lotto *; 
      5) specie *; 
      6) varieta' *; 
      7) «sementi pre-base»; 
      8) numero  delle  generazioni  precedenti  le   sementi   della
         categoria «sementi certificate di prima riproduzione»; 
      9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 
     10) mese e  anno  della  chiusura  o  mese  e  anno  dell'ultimo
         prelievo ufficiale di campioni  per  la  decisione  relativa
         alla certificazione. 
 
   C) Barbabietole. 
   a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 
      1) «Normativa C.E.»; 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      4) numero di riferimento del lotto *; 
      5) barbabietola da zucchero o da foraggio *; 
      6) varieta' *; 
      7) categoria; 
      8) paese di produzione; 
      9) peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri; 
     10) in caso di  indicazione  del  peso  e  di  utilizzazione  di
         antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o  di
         altri   additivi   solidi,   l'indicazione   della    natura
         dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso  dei
         glomeruli o di semi puri ed il peso totale; 
     11) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»; 
     12) per le sementi di precisione la dizione «di precisione»; 
     13) mese e  anno  della  chiusura  o  mese  e  anno  dell'ultimo
         prelievo ufficiale di campioni  per  la  decisione  relativa
         alla certificazione; 
     14) in caso di rianalisi, perlomeno della facolta'  germinativa,
         possono  essere  menzionati  l'indicazione  «rianalizzato...
         (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi. 
   b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 
      1) «Normativa C.E.»; 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      4) numero di riferimento del lotto *; 
      5) barbabietola da zucchero o da foraggio *; 
      6) varieta' *; 
      7) «sementi pre-base»: 
      8) numero  delle  generazioni  precedenti  le   sementi   della
         categoria «sementi certificate»; 
      9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 
     10) mese e  anno  della  chiusura  o  mese  e  anno  dell'ultimo
         prelievo ufficiale di campioni  per  la  decisione  relativa
         alla certificazione. 
 
   D) Tuberi-seme di patata. 
   a) Per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati: 
      1) «Normativa C.E.»; 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      4) numero riferimento del lotto *; 
      5) specie indicata  almeno  in  caratteri  latini  con  la  sua
         denominazione botanica, che puo' essere riportata  in  forma
         abbreviata, senza i nomi degli autori  o  con  il  suo  nome
         comune, o con entrambi*; 
      6) varieta', indicata almeno in caratteri latini *; 
      7) paese di produzione; 
      8) categoria ed eventuale classe; 
      9) calibro; 
     10) peso netto dichiarato; 
     11) mese e anno della chiusura. 
   b) Per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base: 
      1) «Normativa C.E.»: 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      4) numero di riferimento del lotto *; 
      5) specie indicata  almeno  in  caratteri  latini  con  la  sua
         denominazione botanica, che puo' essere riportata  in  forma
         abbreviata, senza i nomi degli autori  o  con  il  suo  nome
         comune, o con entrambi; 
      6) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 
      7) «tuberi-seme pre-base»; 
      8) peso netto dichiarato; 
      9) mese e anno della chiusura. 
 
   E) Piante oleaginose e da fibra. 
   a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 
      1) «Normativa C.E.»: 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      4) numero di riferimento del lotto *; 
      5) specie, indicata almeno con la sua  denominazione  botanica,
         che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi
         degli autori, in caratteri latini; 
      6) varieta' indicate almeno in caratteri latini; 
      7) le disposizioni contenute  al  punto  5)  sono  facoltative,
         riguardo a talune  specie  e,  ove  opportuno,  per  periodi
         limitati, laddove sia stato appurato che  gli  inconvenienti
         derivanti dal rispetto di tale obbligo superano  i  vantaggi
         previsti per la commercializzazione dei semi; 
      8) categoria; 
      9) paese di produzione; 
     10) peso netto o lordo dichiarato; 
     11) in caso di utilizzazione di  antiparassitari  granulati,  di
         sostanze  di  rivestimento  o  di  altri  additivi   solidi,
         l'indicazione della  natura  dell'additivo  ed  il  rapporto
         approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 
     12) nel caso di varieta' ibride o linee inbred: 
          I. per le sementi di base, se l'ibrido o  la  linea  inbred
             cui appartengono le  sementi  sono  state  ufficialmente
             ammesse conformemente alla direttiva 2002/53/CE: il nome
             di questo componente  con  cui  e'  stata  ufficialmente
             ammessa, con o senza riferimento alla  varieta'  finale,
             corredato nel caso di ibridi o linee  inbred,  destinati
             unicamente a servire da componenti per varieta'  finali,
             del termine «componente»; 
          II. per le sementi di base negli altri casi:  il  nome  del
             componente cui appartengono le sementi di base,  con  un
             riferimento  alla   varieta'   finale,   con   o   senza
             riferimento alla sua  funzione  (maschio  o  femmina)  e
             corredato del termine «componente»; 
          III. per le sementi certificate: il nome delle varieta' cui
             appartengono  le  sementi  certificate,  corredato   del
             termine «ibrido». 
     13) mese e  anno  della  chiusura  o  mese  e  anno  dell'ultimo
         prelievo ufficiale di campioni  per  la  decisione  relativa
         alla certificazione; 
     14) in caso di rianalisi per lo meno della facolta'  germinativa
         possono  essere  menzionati  l'indicazione  «rianalizzato...
         (mese, anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi. 
   b) Per le sementi certificate di un'associazione varietale: 
le stesse informazioni richieste  al  punto  1),  indicando  il  nome
dell'associazione varietale invece del nome della varieta' (indicare:
«associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso  dei
vari componenti per varieta'; qualora detta percentuale in  peso  sia
stata  comunicata  per  iscritto  all'acquirente,  su  richiesta,   e
registrata  ufficialmente,  sara'  sufficiente   indicare   il   nome
dell'associazione varietale. 
   c) Per le sementi commerciali: 
      1) «Normativa C.E.»; 
      2) «sementi commerciali» (non certificate per la varieta') *; 
      3) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi *; 
      4) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      5) numero di riferimento del lotto *; 
      6) specie, indicata almeno con la sua  denominazione  botanica,
         che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi
         degli autori, in caratteri latini; 
      7) regione di produzione; 
      8) peso netto o lordo dichiarato; 
      9) in caso di utilizzazione di  antiparassitari  granulati,  di
         sostanze  di  rivestimento  o  di  altri  additivi   solidi,
         l'indicazione  della  natura  dell'additivo  e  il  rapporto
         approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale; 
     10) mese e anno della chiusura; 
     11) in  caso  di  rianalisi,  per   lo   meno   della   facolta'
         germinativa,   possono   essere   menzionati   l'indicazione
         «rianalizzato...(mese e anno)» e  il  servizio  responsabile
         della rianalisi. 
Le disposizioni contenute al punto 6)  sono  facoltative  per  talune
specie e, ove opportuno, per  periodi  limitati,  laddove  sia  stato
appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo
superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. 
   d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 
      1) «Normativa C.E.»; 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      4) numero di riferimento del lotto *; 
      5) specie indicata almeno con la  sua  denominazione  botanica,
         che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi
         degli autori, in caratteri latini; 
      6) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 
      7) «sementi pre-base»; 
      8) numero  delle  generazioni  precedenti  le   sementi   delle
         categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di 1ª
         riproduzione»; 
     9) peso netto o lordo dichiarato; 
     10) mese e  anno  della  chiusura  o  mese  e  anno  dell'ultimo
         prelievo ufficiale di campioni  per  la  decisione  relativa
         alla certificazione. 
 
   F) Ortive 
   a) Per le sementi di base e sementi certificate a  esclusione  dei
piccoli imballaggi: 
      1) normativa C.E.; 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      4) mese e  anno  della  chiusura  indicati  con  l'espressione:
         «chiuso . . .» (mese e anno);  o  mese  e  anno  dell'ultimo
         prelievo ufficiale di campioni  per  la  decisione  relativa
         alla certificazione, indicati con  l'espressione:  «campione
         prelevato . . .» (mese e anno); 
      5) numero di riferimento del lotto; 
      6) specie, indicata almeno  in  caratteri  latini  con  la  sua
         denominazione botanica, che puo' essere riportata  in  forma
         abbreviata e senza i nomi degli autori o  con  il  suo  nome
         comune o con entrambi; 
      7) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 
      8) categoria; 
      9) paese di produzione; 
     10) peso netto o lordo dichiarato o numero  dichiarato  di  semi
         puri; 
     11) in  caso  di  indicazione  del  peso   e   di   impiego   di
         antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o  di
         altri   additivi   solidi,    indicazione    della    natura
         dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi
         puri ed il peso totale; 
     12) in  caso  di  rianalisi,  per   lo   meno   della   facolta'
         germinativa, l'indicazione: «rianalizzato...» (mese e anno); 
     13) nel caso di varieta' ibride o linee inbred, per  le  sementi
         di base se l'ibrido o la linea inbred  cui  appartengono  le
         sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente  alla
         direttiva 2002/55/CE del 13 giugno 2002, il nome  di  questo
         componente con cui e' stata  ufficialmente  ammessa,  con  o
         senza riferimento alla varieta' finale, corredato, nel  caso
         di ibridi o linee inbred destinati unicamente a  servire  da
         componenti per varieta' finali, del termine «componente»: 
          I. per le altre sementi di base, il nome del componente cui
             appartengono le sementi di base, con un riferimento alla
             varieta'  finale,  con  o  senza  riferimento  alla  sua
             funzione (maschio o femmina)  e  corredato  del  termine
             «componente»; 
          II. per le sementi certificate, il nome delle varieta'  cui
             appartengono  le  sementi  certificate,  corredate   del
             termine «ibrido». 
Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono:  millimetri  110  x
67. 
   b) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base: 
      1) normativa C.E.; 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      4) mese e anno  della  chiusura,  indicati  con  l'espressione:
         «chiuso . . .» (mese e anno);  o  mese  e  anno  dell'ultimo
         prelievo ufficiale di campioni  per  la  decisione  relativa
         alla certificazione, indicati  con  l'espressione  «campione
         prelevato . . .» (mese e anno); 
      5) numero di riferimento del lotto; 
      6) specie indicata  almeno  in  caratteri  latini  con  la  sua
         denominazione botanica, che puo' essere riportata  in  forma
         abbreviata e senza i nomi degli autori o  con  il  suo  nome
         comune, o con entrambi; 
      7) varieta' indicata almeno in caratteri latini; 
      8) dicitura «sementi di pre-base»; 
      9) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria
         certificata. 
Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono:  millimetri  110  x
67. 
 
II - Cartellini piccoli imballaggi C.E. 
   1. Cartellini ufficiali. 
Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori  a
mm 110 x 67. 
 
   A) Barbabietole 
   a) Per le sementi certificate: 
      1) «piccolo imballaggio C.E.»; 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine; 
      4) specie, indicata almeno  in  caratteri  latini  con  la  sua
         denominazione botanica che puo' essere  riportata  in  forma
         abbreviata, senza i nomi degli autori  o  con  il  suo  nome
         comune,  o  con  entrambi:  indicare   se   si   tratta   di
         barbabietole da zucchero o da foraggio *; 
      5) varieta' indicata almeno in caratteri latini *; 
      6) categoria; 
      7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri; 
      8) in  caso  d'indicazione  del  peso  e  di  utilizzazione  di
         antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o  di
         altri   additivi   solidi,   l'indicazione   della    natura
         dell'additivo e il rapporto approssimativo tra  il  peso  di
         glomeruli o di semi puri e il peso totale; 
      9) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»; 
     10) per le sementi di precisione la dizione «di precisione». 
 
   B) Foraggere 
   a) Per le sementi certificate: 
      1) «piccolo imballaggio C.E. B»; 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine; 
      4) specie indicata almeno in caratteri latini *; 
      5) varieta', indicata almeno in caratteri latini *; 
      6) categoria; 
      7) peso lordo o netto o numero di semi puri; 
      8) in caso di  indicazione  del  peso  e  di  utilizzazione  di
         antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o  di
         altri   additivi   solidi,   l'indicazione   della    natura
         dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il  peso  di
         semi puri ed il peso totale; 
      9) «non destinate alla produzione foraggera». 
   b) Per le sementi commerciali: 
      1) «piccolo imballaggio C.E.B»; 
      2) Servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine; 
      4) specie, indicata almeno in caratteri latini; 
      5) «sementi commerciali»; 
      6) peso lordo o netto o numero di semi puri; 
      7) in caso di  indicazione  del  peso  e  di  utilizzazione  di
         antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o  di
         altri   additivi   solidi,   l'indicazione   della    natura
         dell'additivo e il rapporto approssimativo tra  il  peso  di
         semi puri e il peso totale. 
   c) Per i miscugli di sementi: 
      1) «piccolo imballaggio C.E. B»; 
      2) servizio di certificazione e  Stato  membro  o  sigla  degli
         stessi; 
      3) numero d'ordine; 
      4) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista); 
      5) peso netto o lordo o numero di semi puri; 
      6) in caso di  indicazione  del  peso  e  di  utilizzazione  di
         antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o  di
         altri   additivi   solidi,   l'indicazione   della    natura
         dell'additivo e il rapporto approssimativo tra  il  peso  di
         semi puri e il peso totale; 
      7) proporzione in peso di ciascuna  delle  componenti  indicate
         secondo la specie e, se necessario, la varieta'. Indicate in
         entrambi i casi almeno in caratteri latini. 
 
2. Cartellino del produttore (o scritta sull'imballaggio) 
   A) Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi: 
      1) «piccolo imballaggio C.E. A»; 
      2) nome  ed  indirizzo  del  produttore  o   suo   marchio   di
         identificazione; 
      3) numero di riferimento che consente di identificare  i  lotti
         utilizzati; 
      4) nome dello Stato membro o sua sigla; 
      5) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista); 
      6) peso netto o lordo o numero di semi puri; 
      7) in caso di  indicazione  del  peso  e  di  utilizzazione  di
         antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o  di
         altri   additivi   solidi,   l'indicazione   della    natura
         dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il  peso  di
         semi puri ed il peso totale; 
      8) proporzione in peso di ciascuna  delle  componenti  indicate
         secondo la specie e, se necessario, le varieta'. 
* L'attestato ufficiale per l'interno della  confezione  puo'  recare
soltanto le indicazioni contrassegnate con l'asterisco. 
 
III - Cartellino  e  documento  previsti  nel  caso  di  sementi  non
definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro. 
 
   A) Barbabietola: 
   a) Indicazioni prescritte per il cartellino: 
      1) autorita'   responsabile   dell'ispezione   sul   campo   di
         produzione e Stato membro o sigla dei medesimi; 
      2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      3) specie, indicata almeno  in  caratteri  latini  con  la  sua
         denominazione botanica, che puo' essere riportata  in  forma
         abbreviata, senza i nomi degli autori  o  con  il  suo  nome
         comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta
         di barbabietole da zucchero o da foraggio; 
      4) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 
      5) categoria; 
      6) numero di riferimento del campo o della partita; 
      7) peso netto o lordo dichiarato; 
      8) la menzione «sementi non definitivamente certificate». 
   b) Il cartellino e' di colore grigio. 
   c) Indicazione prevista per il documento: 
      1) autorita' che rilascia il documento; 
      2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      3) specie, indicata almeno  in  caratteri  latini  con  la  sua
         denominazione botanica, che puo' essere riportata  in  forma
         abbreviata, senza i nomi degli autori, o  con  il  suo  nome
         comune,  o  con  entrambi;  indicare   se   si   tratta   di
         barbabietole da zucchero o da foraggio; 
      4) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 
      5) categoria; 
      6) numero  di   riferimento   delle   sementi   utilizzate   ed
         indicazione del Paese o dei Paesi che  hanno  effettuato  la
         certificazione delle sementi; 
      7) numero di riferimento del campo o della partita; 
      8) superficie coltivata per la produzione della partita oggetto
         del documento; 
      9) quantita' di sementi raccolte e numero di colli; 
     10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni  previste
         per la coltura da cui le sementi provengono; 
     11) se del caso, i risultati  delle  analisi  preliminari  delle
         sementi. 
 
   B) Foraggere: 
   a) Indicazioni prescritte per il cartellino: 
      1) autorita'   responsabile   dell'ispezione   sul   campo   di
         produzione e Stato membro o sigla dei medesimi; 
      2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      3) specie, indicata almeno con la sua  denominazione  botanica,
         che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i  nomi
         degli autori, in caratteri latini; 
      4) varieta' indicata almeno in caratteri latini; 
      5) categoria; 
      6) numero di riferimento del campo e della partita; 
      7) peso netto o lordo dichiarato; 
      8) la menzione «sementi non definitivamente certificate». 
Le disposizioni contenute ai punti 3) e 4) sono  facoltative,  avendo
riguardo a talune specie e,  ove  opportuno,  per  periodi  limitati,
laddove sia  stato  appurato  che  gli  inconvenienti  derivanti  dal
rispetto  di  tale  obbligo  superano  i  vantaggi  previsti  per  la
commercializzazione dei semi. 
   b) Il cartellino e' di colore grigio. 
   c) Indicazioni prescritte per il documento: 
      1) autorita' che rilascia il documento; 
      2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      3) specie, indicata almeno con la sua  denominazione  botanica,
         che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i  nomi
         degli autori, in caratteri latini; 
      4) categoria; 
      5) numero di riferimento delle sementi utilizzate  e  nome  del
         Paese o dei Paesi che  hanno  effettuato  la  certificazione
         delle sementi; 
      6) numero di riferimento del campo o della partita; 
      7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta
         dal documento. 
      8) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli; 
      9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel  caso  di
         sementi certificate; 
     10) attestato  che  sono   state   soddisfatte   le   condizioni
         prescritte per la coltura da cui provengono le sementi; 
     11) se del  caso,  risultati  delle  analisi  preliminari  delle
         sementi. 
 
   C) Cereali: 
   a) Indicazioni prescritte per il cartellino: 
      1) autorita'   responsabile   dell'ispezione   sul   campo   di
         produzione e Stato membro o sigla dei medesimi; 
      2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      3) specie, indicata almeno con la sua  denominazione  botanica,
         che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i  nomi
         degli autori, in caratteri latini; 
      4) varieta' indicata almeno in caratteri latini;  nel  caso  di
         varieta'  (linee  inbred,  ibridi)   destinate   ad   essere
         utilizzate  esclusivamente  come  componenti   di   varieta'
         ibride, e' aggiunta la parola «componente»; 
      5) categoria; 
      6) nel caso di varieta' ibride, la parola ibrido; 
      7) numero di riferimento del campo e della partita; 
      8) peso netto o lordo dichiarato; 
      9) la menzione «sementi non definitivamente certificate». 
Le disposizioni  contenute  al  punto  3)  sono  facoltative,  avendo
riguardo a talune specie e,  ove  opportuno,  per  periodi  limitati,
laddove sia  stato  appurato  che  gli  inconvenienti  derivanti  dal
rispetto  di  tale  obbligo  superano  i  vantaggi  previsti  per  la
commercializzazione dei semi. 
   b) Il cartellino e' di colore grigio. 
   c) Indicazioni prescritte per il documento: 
      1) autorita' che rilascia il documento; 
      2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      3) specie, indicata almeno con la sua  denominazione  botanica,
         che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i  nomi
         degli autori, in caratteri latini; 
      4) varieta', indicata in caratteri latini; 
      5) categoria; 
      6) numero di riferimento delle sementi utilizzate  e  nome  del
         Paese o dei Paesi che  hanno  effettuato  la  certificazione
         delle sementi; 
      7) numero di riferimento del campo o della partita; 
      8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta
         dal documento; 
      9) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli; 
     10) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel  caso  di
         sementi certificate; 
     11) attestato  che  sono   state   soddisfatte   le   condizioni
         prescritte per la coltura da cui provengono le sementi; 
     12) se del  caso,  risultati  dalle  analisi  preliminari  delle
         sementi. 
 
   D) Oleaginose e da fibra: 
   a) Indicazioni prescritte per il cartellino: 
      1) autorita'   responsabile   dell'ispezione   sul   campo   di
         produzione e Stato membro o sigla dei medesimi; 
      2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      3) specie, indicata almeno con la sua  denominazione  botanica,
         che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i  nomi
         degli autori, in caratteri latini; 
      4) varieta' indicata almeno in caratteri latini;  nel  caso  di
         varieta'  (linee  inbred,  ibridi)   destinate   ad   essere
         utilizzate  esclusivamente  come  componenti   di   varieta'
         ibride, e' aggiunta la parola «componente»; 
      5) categoria; 
      6) nel caso di varieta' ibride, la parola «ibrido»; 
      7) numero di riferimento del campo e della partita; 
      8) peso netto o lordo dichiarato; 
      9) la menzione «sementi non definitivamente certificate». 
Le disposizioni  contenute  al  punto  3)  sono  facoltative,  avendo
riguardo a talune specie e,  ove  opportuno,  per  periodi  limitati,
laddove sia  stato  appurato  che  gli  inconvenienti  derivanti  dal
rispetto  di  tale  obbligo  superano  i  vantaggi  previsti  per  la
commercializzazione dei semi. 
   b) Il cartellino e' di colore grigio. 
   c) Indicazioni prescritte per il documento: 
      1) autorita' che rilascia il documento; 
      2) numero d'ordine attribuito ufficialmente 
      3) specie, indicata almeno con la sua  denominazione  botanica,
         che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i  nomi
         degli autori, in caratteri latini; 
      4) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 
      5) categoria; 
      6) numero di riferimento delle sementi utilizzate  e  nome  del
         Paese o dei Paesi che  hanno  effettuato  la  certificazione
         delle sementi. 
      7) numero di riferimento del campo o della partita. 
      8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta
         dal documento. 
      9) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli. 
     10) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel  caso  di
         sementi certificate. 
     11) attestato  che  sono   state   soddisfatte   le   condizioni
         prescritte per la coltura da cui provengono le sementi. 
     12) se del  caso,  risultati  delle  analisi  preliminari  delle
         sementi. 
 
   E) Ortive 
   a) Indicazioni prescritte con il cartellino: 
      1) autorita'   responsabile   dell'ispezione   sul   campo   di
         produzione e Stato membro o sigla dei medesimi; 
      2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      3) specie, indicata almeno con la sua  denominazione  botanica,
         che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i  nomi
         degli autori, o con il suo nome comune, o  con  entrambi  in
         caratteri latini; 
      4) varieta' indicata almeno in caratteri latini; 
      5) categoria; 
      6) numero di riferimento del campo e della partita; 
      7) peso netto o lordo dichiarato; 
      8) la menzione «sementi non definitivamente certificate». 
   b) Il cartellino e' di colore grigio. 
   c) Indicazioni prescritte per il documento: 
      1) autorita' che rilascia il documento; 
      2) numero d'ordine attribuito ufficialmente; 
      3) specie, indicata almeno  in  caratteri  latini  con  la  sua
         denominazione botanica, che puo' essere riportata  in  forma
         abbreviata, senza i nomi degli autori, o  con  il  suo  nome
         comune o con entrambi; 
      4) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 
      5) categoria; 
      6) numero di riferimento delle sementi utilizzate  e  nome  del
         Paese o dei Paesi che  hanno  effettuato  la  certificazione
         delle sementi; 
      7) numero di riferimento del campo o della partita; 
      8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta
         dal documento; 
      9) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli; 
     10) attestato  che  sono   state   soddisfatte   le   condizioni
         prescritte per la coltura da cui le sementi provengono; 
     11) se del  caso,  risultati  delle  analisi  preliminari  delle
         sementi. 
 
IV - Cartellino del fornitore  o  diciture  sull'imballaggio  per  le
sementi standard e i  piccoli  imballaggi  della  categoria  «sementi
certificate». 
Ortive 
Indicazioni prescritte: 
      1) Normativa C.E.; 
      2) nome ed  indirizzo  del  responsabile  dell'apposizione  del
         cartellino o suo marchio di identificazione; 
      3) campagna di chiusura indicata con «chiuso nella campagna . .
         . (termini  della  campagna)»  oppure  campagna  dell'ultimo
         esame    della    facolta'    germinativa    indicata    con
         «germinabilita' determinata nella campagna .  .  .  (termini
         della  campagna)».  Puo'  essere  indicata  la  fine   della
         campagna; 
      4) per i piccoli imballaggi di sementi  standard  destinati  al
         consumatore finale  l'indicazione  presente  nel  cartellino
         relativa  a  chiuso  nella  campagna  ...   (termini   della
         campagna)»  oppure  a  «germinabilita'   determinata   nella
         campagna ... (termini della campagna)», di cui al precedente
         punto 3, e' sostituita dalla «data di scadenza del  prodotto
         (mese ed anno)», intesa come data alla quale e' garantita la
         germinabilita' della semente." 
      5) specie, indicata almeno in caratteri latini; 
      6) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 
      7) categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi  certificate
         possono essere contrassegnate dalla lettera «C» e le sementi
         standard dalle lettere «St»; 
      8) numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione
         del cartellino (per le sementi standard); 
      9) numero di riferimento che consente di identificare il  lotto
         certificato (per le sementi certificate); 
     10) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato  di  semi
         puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 g); 
     11) in  caso  di  indicazione  del  peso   e   di   impiego   di
         antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o  di
         altri   additivi   solidi,    indicazione    della    natura
         dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi
         puri ed il peso totale. 
Le dimensioni  minime  ammesse  dal  cartellino  (esclusi  i  piccoli
imballaggi) sono: millimetri 110 x 67. Il colore  del  cartellino  e'
giallo scuro per la  categoria  standard  e  azzurro  per  i  piccoli
imballaggi della categoria «sementi certificate». 
 
V - Cartellino dell'importatore per sementi importate da Paesi terzi 
Indicazione prescritte: 
      a) Specie 
      b) Varieta' 
      c) Categoria 
      d) Paese di produzione o servizio di controllo ufficiale 
      e) Paese superiore 
      f) Importatore 
      g) Quantitativo di sementi 
 
VI - Cartellino del produttore per le varieta' da  conservazione,  le
varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni  particolari  e
le miscele di sementi per la preservazione 
Indicazioni prescritte: 
      a) dicitura «norme CE»; 
      b) nome e indirizzo  del  responsabile  del  cartellino  o  suo
         numero di identificazione; 
      c) anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...», cui
         segue l'indicazione  dell'anno,  oppure,  ad  eccezione  dei
         tuberi-seme  di  patata,  l'anno  dell'ultimo  prelievo   di
         campioni  per  l'ultima  analisi  di   germinabilita',   nei
         seguenti  termini:  «campione  prelevato  ...»,  cui   segue
         l'indicazione dell'anno; 
      d) specie; 
      e) la denominazione della varieta'; 
      f) indicazione  «varieta'  da  conservazione»  per  le   specie
         agrarie e «sementi certificate di varieta' da conservazione»
         o «sementi standard di varieta'  da  conservazione»  per  le
         specie ortive; 
      g) zona di origine; 
      h) se la zona di produzione delle sementi e' diversa dalla zona
         di origine, l'indicazione della  zona  di  produzione  delle
         sementi; 
      i) il numero di riferimento del lotto  indicato  dalla  persona
         responsabile dell'apposizione del cartellino; 
      l) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione  dei
         tuberi-seme di patata, il numero dichiarato di semi; 
      m) in caso di  indicazione  del  peso  e  di  utilizzazione  di
         antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o  di
         altri  additivi  solidi,  l'indicazione  della  natura   del
         trattamento  chimico   o   dell'additivo   e   il   rapporto
         approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi  puri  e
         il peso totale, fatta eccezione per i tuberi-semi di patata. 
 
VII. Gradi tolleranza sulle percentuali di germinabilita' e purezza 
 
         ===================================================
         |      Percentuale di       |                     |
         | germinabilita' dichiarata |    Tolleranza %     |
         +===========================+=====================+
         |100/99                     |1                    |
         +---------------------------+---------------------+
         |98/96                      |2                    |
         +---------------------------+---------------------+
         |95/92                      |3                    |
         +---------------------------+---------------------+
         |91/88                      |4                    |
         +---------------------------+---------------------+
         |87/80                      |5                    |
         +---------------------------+---------------------+
         |79/71                      |6                    |
         +---------------------------+---------------------+
         |70/60                      |7                    |
         +---------------------------+---------------------+
         |59/50                      |8                    |
         +---------------------------+---------------------+
 
 
           ===============================================
           |Percentuale di purezza |                     |
           |      dichiarata       |    Tolleranza %     |
           +=======================+=====================+
           |100                    |0,8                  |
           +-----------------------+---------------------+
           |99                     |1,0                  |
           +-----------------------+---------------------+
           |98                     |1,2                  |
           +-----------------------+---------------------+
           |97                     |1,3                  |
           +-----------------------+---------------------+
           |96                     |1,4                  |
           +-----------------------+---------------------+
           |95                     |1,5                  |
           +-----------------------+---------------------+
           |94                     |1,6                  |
           +-----------------------+---------------------+
           |93                     |1,7                  |
           +-----------------------+---------------------+
           |92                     |1,9                  |
           +-----------------------+---------------------+
           |91/90                  |2,0                  |
           +-----------------------+---------------------+
           |89/85                  |2,5                  |
           +-----------------------+---------------------+
           |84/80                  |3,5                  |
           +-----------------------+---------------------+
           |79/75                  |3,5                  |
           +-----------------------+---------------------+