(Allegato-Dichiarazione n. 1)
Dichiarazione congiunta n. 1 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma  11  (Ferie  e
recupero festivita' soppresse), le parti si danno reciprocamente atto
che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.
5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito  nella  legge
n. 135 del 2012 (MEF - Dip. Ragioneria generale  Stato,  prot.  77389
del 14 settembre 2012 e prot.  94806  del  9  novembre  2012  -  Dip.
Funzione pubblica, prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8
ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio  le  ferie  non
fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' della
loro fruizione non sia imputabile o riconducibile al  dirigente  come
nelle ipotesi di decesso,  malattia  e  infortunio,  risoluzione  del
rapporto di lavoro per  inidoneita'  fisica  permanente  e  assoluta,
congedo obbligatorio per maternita' o paternita'.