Art.31. 1. In ciascuna succursale vi sono da quattro a dieci consiglieri, in numero variabile in ragione dell'attivita' delle singole succursali. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, tra persone in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. Essi durano in carica sei anni, si rinnovano per meta' ogni triennio e sono rieleggibili. 2. I consiglieri devono essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati a esercitare il loro ufficio. 3. I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno; le riunioni avvengono nel rispetto delle previsioni dell'art. 5, comma 2. 4. I consiglieri aventi funzioni di censore svolgono il servizio di apertura e chiusura delle sagrestie con le modalita' di cui all'art. 30, comma 2.