(Allegato-art. 31)
                               Art.31. 
 
    1. In ciascuna succursale vi sono da quattro a dieci consiglieri,
in  numero  variabile  in  ragione   dell'attivita'   delle   singole
succursali. I consiglieri sono nominati dal Consiglio  superiore,  su
proposta del Governatore,  tra  persone  in  possesso  dei  requisiti
previsti dall'art. 16, comma 2. Essi durano in carica  sei  anni,  si
rinnovano per meta' ogni triennio e sono rieleggibili. 
    2. I consiglieri devono essere  domiciliati  nella  Regione  dove
sono chiamati a esercitare il loro ufficio. 
    3.  I  consiglieri,  sotto  la  presidenza  del   direttore,   si
riuniscono almeno due volte ogni  anno;  le  riunioni  avvengono  nel
rispetto delle previsioni dell'art. 5, comma 2. 
    4. I consiglieri aventi funzioni di censore svolgono il  servizio
di apertura e chiusura  delle  sagrestie  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 30, comma 2.