(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
                            Dipartimento 
 
    1. Il  dipartimento  assolve  funzioni  di  ricerca  scientifica,
didattiche e formative, nonche' attivita' rivolte all'esterno ad esse
correlate  o  accessorie,  unitamente  alle  relative   funzioni   di
coordinamento e razionalizzazione in applicazione dell'art. 2,  comma
2, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
    2. Le modalita' di attivazione dei  dipartimenti  sono  stabilite
dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo. 
    3. Il dipartimento si puo' articolare  in  corsi  di  laurea,  di
specializzazione, di dottorato e in unita' di ricerca. 
    4.   Possono   essere   istituiti   anche   corsi    di    laurea
interdipartimento o interuniversita' secondo  le  modalita'  previste
dal regolamento didattico di ateneo. 
    5.  Il  dipartimento  e'  altresi'  la   struttura   fondamentale
dell'universita' per lo svolgimento autonomo  della  promozione,  del
coordinamento e dell'organizzazione delle attivita' di  ricerca,  nel
rispetto della liberta' di ricerca di ogni singolo docente e del  suo
diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. 
    6.  Puo'  partecipare  a  programmi  di   ricerca   promossi   da
amministrazioni dello Stato, da enti o soggetti pubblici o privati  o
da istituzioni internazionali anche attraverso  appositi  accordi  di
programma, protocolli  d'intesa  o  convenzioni  ed  altre  forme  di
collaborazione, nel rispetto delle relative normative. 
    7. Puo' svolgere attivita' di ricerca e di consulenza  anche  per
conto di terzi, in forza di contratti o convenzioni stipulati secondo
quanto stabilito nello statuto. 
    8. Il dipartimento delibera il regolamento di  dipartimento  e  i
regolamenti  delle  articolazioni  didattiche   e   di   ricerca.   I
regolamenti  sono  approvati  dal  senato  accademico  previo  parere
obbligatorio del  consiglio  degli  studenti  sulle  materie  di  cui
all'art.  30,  comma   5,   e   parere   favorevole   del   consiglio
d'amministrazione   per   gli   aspetti   economico-finanziari.   Nei
regolamenti sono definite le attribuzioni degli organi e le modalita'
del loro funzionamento. 
    9. Il dipartimento ha autonomia  gestionale  e  amministrativa  e
dispone del personale assegnato per il suo funzionamento.