Art. 35. Dipartimento 1. Il dipartimento assolve funzioni di ricerca scientifica, didattiche e formative, nonche' attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, unitamente alle relative funzioni di coordinamento e razionalizzazione in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Le modalita' di attivazione dei dipartimenti sono stabilite dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo. 3. Il dipartimento si puo' articolare in corsi di laurea, di specializzazione, di dottorato e in unita' di ricerca. 4. Possono essere istituiti anche corsi di laurea interdipartimento o interuniversita' secondo le modalita' previste dal regolamento didattico di ateneo. 5. Il dipartimento e' altresi' la struttura fondamentale dell'universita' per lo svolgimento autonomo della promozione, del coordinamento e dell'organizzazione delle attivita' di ricerca, nel rispetto della liberta' di ricerca di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. 6. Puo' partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti o soggetti pubblici o privati o da istituzioni internazionali anche attraverso appositi accordi di programma, protocolli d'intesa o convenzioni ed altre forme di collaborazione, nel rispetto delle relative normative. 7. Puo' svolgere attivita' di ricerca e di consulenza anche per conto di terzi, in forza di contratti o convenzioni stipulati secondo quanto stabilito nello statuto. 8. Il dipartimento delibera il regolamento di dipartimento e i regolamenti delle articolazioni didattiche e di ricerca. I regolamenti sono approvati dal senato accademico previo parere obbligatorio del consiglio degli studenti sulle materie di cui all'art. 30, comma 5, e parere favorevole del consiglio d'amministrazione per gli aspetti economico-finanziari. Nei regolamenti sono definite le attribuzioni degli organi e le modalita' del loro funzionamento. 9. Il dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento.