(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
                    Istituzione dei dipartimenti 
 
    1.  Per  la  costituzione  di  un  dipartimento  occorre  che  vi
afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori
a tempo determinato non inferiore a quello definito per legge. 
    2. Il senato formula al consiglio di amministrazione la  proposta
sulla istituzione e attivazione di un nuovo dipartimento,  ovvero  la
trasformazione, disattivazione  e  soppressione  di  un  dipartimento
esistente, valutata  la  opportunita'  didattica  e  scientifica  del
progetto rispetto all'assetto  esistente,  acquisito  il  parere  del
consiglio degli  studenti  e  sentiti  i  dipartimenti.  Il  progetto
didattico-scientifico del  dipartimento  puo'  essere  presentato  al
senato anche da almeno diciotto docenti  che  dichiarino  di  volervi
afferire. 
    3. I dipartimenti sono istituiti  ed  attivati  con  decreto  del
rettore, previa approvazione della proposta del senato da  parte  del
consiglio di amministrazione. 
    4. In caso di riduzione del numero dei  componenti  al  di  sotto
della  soglia  stabilita  dalla  legge  per  piu'  di  due  anni   il
dipartimento   e'   soppresso   con   delibera   del   consiglio   di
amministrazione previo parere obbligatorio del senato.