Art. 36. Istituzione dei dipartimenti 1. Per la costituzione di un dipartimento occorre che vi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a quello definito per legge. 2. Il senato formula al consiglio di amministrazione la proposta sulla istituzione e attivazione di un nuovo dipartimento, ovvero la trasformazione, disattivazione e soppressione di un dipartimento esistente, valutata la opportunita' didattica e scientifica del progetto rispetto all'assetto esistente, acquisito il parere del consiglio degli studenti e sentiti i dipartimenti. Il progetto didattico-scientifico del dipartimento puo' essere presentato al senato anche da almeno diciotto docenti che dichiarino di volervi afferire. 3. I dipartimenti sono istituiti ed attivati con decreto del rettore, previa approvazione della proposta del senato da parte del consiglio di amministrazione. 4. In caso di riduzione del numero dei componenti al di sotto della soglia stabilita dalla legge per piu' di due anni il dipartimento e' soppresso con delibera del consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato.