Art. 38. Funzioni del consiglio 1. Il consiglio di dipartimento programma e coordina tutte le attivita' del dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni previste dalla legislazione vigente e dallo statuto. Esprime i pareri richiesti dagli organi di governo su questioni attinenti il dipartimento. 2. In particolare, il consiglio di dipartimento: a) delibera il regolamento di dipartimento, nonche' i regolamenti di tutte le articolazioni interne, da sottoporre all'approvazione del senato accademico previo parere del consiglio d'amministrazione per quanto attiene gli aspetti economici e finanziari; b) delibera le relazioni e i programmi annuali e pluriennali di didattica, di ricerca e di sviluppo; c) propone al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, l'attivazione e la disattivazione o la trasformazione dei corsi di laurea, dei dottorati, dei corsi di specializzazione, dei master di I e II livello, degli altri corsi di formazione attivati presso il dipartimento o di cui chiede l'attivazione; d) organizza e coordina l'attivita' didattica dei corsi di studio e di formazione, di tutorato e di orientamento, sentiti i docenti interessati e sentito il parere obbligatorio della commissione paritetica docenti-studenti, nonche' le iniziative culturali e le altre attivita' rivolte all'esterno; e) delibera il riparto delle risorse per la ricerca tenendo conto anche di eventuali finanziamenti finalizzati e delle esigenze delle ricerche individuali; f) formula la relazione sulle attivita' di ricerca e su quelle didattiche integrative svolte dal ricercatore che deve essere sottoposto a giudizio di conferma; g) [abrogato]; h) provvede a che i docenti assicurino la loro presenza, nel corso dell'anno accademico, per lo svolgimento dei corsi e delle attivita' didattiche di sostegno e per quelle integrative; i) definisce su base triennale le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilita' dell'offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e di quelle necessarie per l'attuazione della programmazione, nonche' in relazione ai programmi di ricerca e alle cessazioni avvenute o previste, tenendo altresi' conto dei principi di promozione del merito e di valutazione della ricerca; l) richiede l'attivazione, secondo quanto previsto nel regolamento, delle procedure di reclutamento del personale docente e delle procedure di selezione dei ricercatori e formula a maggioranza assoluta le relative proposte di chiamata al consiglio di amministrazione; m) adotta, secondo quanto previsto con apposito regolamento, gli adempimenti necessari per la stipula di contratti di insegnamento e per il conferimento degli assegni di ricerca; n) predispone la proposta del budget del dipartimento, assume le deliberazioni che comportano una spesa, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; o) promuove le delibere del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, per le collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo ed internazionale, e approva la stipula degli atti conseguenti e di quelli di cui agli articoli 12, 13 e 14 ove di competenza dei dipartimenti; p) puo' avvalersi dell'opera di studenti secondo quanto stabilito all'art. 6; q) puo' delegare l'esercizio di determinate funzioni alla giunta di dipartimento, con indicazione di principi e criteri.