(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
 
                       Funzioni del consiglio 
 
    1. Il consiglio di dipartimento programma  e  coordina  tutte  le
attivita' del dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni previste
dalla  legislazione  vigente  e  dallo  statuto.  Esprime  i   pareri
richiesti  dagli  organi  di  governo  su  questioni   attinenti   il
dipartimento. 
    2. In particolare, il consiglio di dipartimento: 
      a)  delibera  il  regolamento  di   dipartimento,   nonche'   i
regolamenti  di  tutte  le  articolazioni  interne,   da   sottoporre
all'approvazione del senato accademico previo  parere  del  consiglio
d'amministrazione  per  quanto  attiene  gli  aspetti   economici   e
finanziari; 
      b) delibera le relazioni e i programmi annuali e pluriennali di
didattica, di ricerca e di sviluppo; 
      c) propone al consiglio di amministrazione, previo  parere  del
senato  accademico,  l'attivazione   e   la   disattivazione   o   la
trasformazione dei corsi di  laurea,  dei  dottorati,  dei  corsi  di
specializzazione, dei master di I e II livello, degli altri corsi  di
formazione  attivati  presso  il  dipartimento  o   di   cui   chiede
l'attivazione; 
      d) organizza e coordina  l'attivita'  didattica  dei  corsi  di
studio e di formazione, di tutorato  e  di  orientamento,  sentiti  i
docenti  interessati  e  sentito   il   parere   obbligatorio   della
commissione  paritetica  docenti-studenti,  nonche'   le   iniziative
culturali e le altre attivita' rivolte all'esterno; 
      e) delibera il riparto delle risorse  per  la  ricerca  tenendo
conto anche di eventuali finanziamenti finalizzati e  delle  esigenze
delle ricerche individuali; 
      f) formula la relazione sulle attivita' di ricerca e su  quelle
didattiche  integrative  svolte  dal  ricercatore  che  deve   essere
sottoposto a giudizio di conferma; 
      g) [abrogato]; 
      h) provvede a che i docenti assicurino la  loro  presenza,  nel
corso dell'anno accademico, per lo  svolgimento  dei  corsi  e  delle
attivita' didattiche di sostegno e per quelle integrative; 
      i) definisce su base triennale  le  esigenze  di  reclutamento,
articolate  per  settori  scientifico-disciplinari,   del   personale
docente, al fine  di  garantire  prioritariamente  la  sostenibilita'
dell'offerta formativa, sulla base delle  risorse  disponibili  e  di
quelle necessarie per l'attuazione della programmazione,  nonche'  in
relazione ai programmi  di  ricerca  e  alle  cessazioni  avvenute  o
previste, tenendo altresi'  conto  dei  principi  di  promozione  del
merito e di valutazione della ricerca; 
      l)  richiede  l'attivazione,  secondo   quanto   previsto   nel
regolamento, delle procedure di reclutamento del personale docente  e
delle procedure di selezione dei ricercatori e formula a  maggioranza
assoluta  le  relative  proposte  di   chiamata   al   consiglio   di
amministrazione; 
      m) adotta, secondo quanto previsto  con  apposito  regolamento,
gli adempimenti necessari per la stipula di contratti di insegnamento
e per il conferimento degli assegni di ricerca; 
      n) predispone la proposta del budget del  dipartimento,  assume
le deliberazioni che comportano una spesa,  secondo  quanto  previsto
dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      o) promuove  le  delibere  del  consiglio  di  amministrazione,
previo  parere   obbligatorio   del   senato   accademico,   per   le
collaborazioni e convenzioni con soggetti sia  pubblici  sia  privati
per creare sinergie  e  reperire  fondi  per  la  ricerca  e  per  la
didattica anche a livello europeo ed  internazionale,  e  approva  la
stipula degli atti conseguenti e di quelli di cui agli  articoli  12,
13 e 14 ove di competenza dei dipartimenti; 
      p)  puo'  avvalersi  dell'opera  di  studenti  secondo   quanto
stabilito all'art. 6; 
      q) puo'  delegare  l'esercizio  di  determinate  funzioni  alla
giunta di dipartimento, con indicazione di principi e criteri.