(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
 
                            Il direttore 
 
    1. Il direttore del dipartimento e' eletto tra  i  professori  di
ruolo di prima fascia, in regime di tempo pieno,  che  assicurino  un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato  prima
della data del collocamento a riposo, a  maggioranza  assoluta  degli
aventi diritto, dal  consiglio  di  dipartimento  nella  composizione
comprendente  i  docenti,  i  rappresentanti  degli  studenti   e   i
rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca. 
    2. Qualora nessuno dei candidati abbia  ottenuto  la  maggioranza
richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati
che abbiano ottenuto il maggior numero di  voti.  Risulta  eletto  il
candidato che ottiene la maggioranza dei voti, ed in caso di  parita'
il piu' anziano nel ruolo e quindi il piu' anziano di eta'. Nel  caso
in cui non siano state presentare candidature da parte di  professori
di prima fascia, l'elettorato passivo  e'  esteso  ai  professori  di
seconda fascia, in regime di tempo  pieno.  L'elettorato  passivo  e'
esteso altresi' ai professori di seconda fascia nel caso del  mancato
raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la  predetta
elezione. 
    3. Il direttore e' nominato con  decreto  del  rettore,  dura  in
carica tre anni accademici e puo' essere rieletto una sola volta. 
    4.  Il  direttore  puo'  designare  un  vice-direttore   che   lo
sostituisce a tutti  gli  effetti  nei  casi  di  sua  assenza  o  di
impedimento temporanei. 
    5. Il direttore ha, in particolare, le seguenti funzioni: 
      a) rappresenta il  dipartimento  e  presiede  il  consiglio  di
dipartimento, la giunta e il collegio dei coordinatori  delle  unita'
di ricerca, cura l'esecuzione delle rispettive delibere; promuove  le
attivita' del dipartimento con la collaborazione  della  giunta,  ove
istituita; 
      b) e' responsabile dell'indirizzo  amministrativo  e  contabile
del dipartimento; 
      c) firma  i  contratti  e  le  convenzioni  di  competenza  del
dipartimento; 
      d) vigila, nell'ambito del dipartimento, sull'osservanza  delle
leggi, dello statuto, del codice  etico,  e  dei  regolamenti  e,  in
specie, sulla disciplina della didattica e della ricerca, e organizza
lo svolgimento dei relativi servizi; 
      e) organizza il servizio del personale tecnico,  amministrativo
e di biblioteca, d'intesa col direttore  generale,  assicurandone  il
corretto ed efficace svolgimento; 
      f) cura i rapporti con gli organi accademici; 
      g) rilascia, sulla base della documentazione  in  possesso  del
dipartimento, le certificazioni previste dalla legge; 
      h) predispone, sentiti i coordinatori dei corsi di laurea  e  i
docenti, il calendario didattico e l'orario delle lezioni; 
      i) sottoscrive i diplomi dei titoli accademici conseguiti nelle
strutture didattiche del dipartimento; 
      l) in  caso  di  necessita'  e  urgenza  adotta  gli  opportuni
provvedimenti  indifferibili   di   competenza   del   consiglio   di
dipartimento  sottoponendoli  alla  ratifica  nella  prima   riunione
immediatamente successiva; 
      m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.