Art. 40. Il direttore 1. Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, in regime di tempo pieno, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dal consiglio di dipartimento nella composizione comprendente i docenti, i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca. 2. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, ed in caso di parita' il piu' anziano nel ruolo e quindi il piu' anziano di eta'. Nel caso in cui non siano state presentare candidature da parte di professori di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia, in regime di tempo pieno. L'elettorato passivo e' esteso altresi' ai professori di seconda fascia nel caso del mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. 3. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto una sola volta. 4. Il direttore puo' designare un vice-direttore che lo sostituisce a tutti gli effetti nei casi di sua assenza o di impedimento temporanei. 5. Il direttore ha, in particolare, le seguenti funzioni: a) rappresenta il dipartimento e presiede il consiglio di dipartimento, la giunta e il collegio dei coordinatori delle unita' di ricerca, cura l'esecuzione delle rispettive delibere; promuove le attivita' del dipartimento con la collaborazione della giunta, ove istituita; b) e' responsabile dell'indirizzo amministrativo e contabile del dipartimento; c) firma i contratti e le convenzioni di competenza del dipartimento; d) vigila, nell'ambito del dipartimento, sull'osservanza delle leggi, dello statuto, del codice etico, e dei regolamenti e, in specie, sulla disciplina della didattica e della ricerca, e organizza lo svolgimento dei relativi servizi; e) organizza il servizio del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, d'intesa col direttore generale, assicurandone il corretto ed efficace svolgimento; f) cura i rapporti con gli organi accademici; g) rilascia, sulla base della documentazione in possesso del dipartimento, le certificazioni previste dalla legge; h) predispone, sentiti i coordinatori dei corsi di laurea e i docenti, il calendario didattico e l'orario delle lezioni; i) sottoscrive i diplomi dei titoli accademici conseguiti nelle strutture didattiche del dipartimento; l) in caso di necessita' e urgenza adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del consiglio di dipartimento sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione immediatamente successiva; m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.