(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
 
                        Afferenza dei docenti 
 
    1. I docenti afferiscono al dipartimento che ne ha deliberato  la
chiamata. Trascorsi  due  anni,  ciascun  docente  puo'  chiedere  di
afferire ad altro dipartimento con  decorrenza  dall'anno  accademico
successivo.  Il  senato  accademico  sentito  il   parere   dei   due
dipartimenti interessati e  tenuto  conto  degli  interessi  generali
dell'universita', provvede ad accogliere o respingere la domanda.