Art. 41. Afferenza dei docenti 1. I docenti afferiscono al dipartimento che ne ha deliberato la chiamata. Trascorsi due anni, ciascun docente puo' chiedere di afferire ad altro dipartimento con decorrenza dall'anno accademico successivo. Il senato accademico sentito il parere dei due dipartimenti interessati e tenuto conto degli interessi generali dell'universita', provvede ad accogliere o respingere la domanda.