Art. 42. La giunta 1. La giunta coadiuva, ove istituita, il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge le attivita' che le sono attribuite dal regolamento di dipartimento. 2. Fanno parte della giunta il direttore e almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, anche a tempo determinato e inoltre un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, nonche' il segretario amministrativo, che funge anche da segretario. Il mandato coincide con quello del direttore. 3. Le modalita' di elezione dei componenti e di funzionamento della giunta sono disciplinate dal regolamento del dipartimento.