(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
 
                              La giunta 
 
    1. La giunta coadiuva, ove istituita, il direttore nell'esercizio
delle sue funzioni e svolge le attivita' che le sono  attribuite  dal
regolamento di dipartimento. 
    2. Fanno parte della giunta il direttore e almeno  un  professore
di prima fascia, un professore di  seconda  fascia,  un  ricercatore,
anche a tempo determinato e inoltre un rappresentante degli studenti,
un  rappresentante  del  personale  tecnico,  amministrativo   e   di
biblioteca, nonche' il segretario amministrativo, che funge anche  da
segretario. Il mandato coincide con quello del direttore. 
    3. Le modalita' di elezione dei  componenti  e  di  funzionamento
della giunta sono disciplinate dal regolamento del dipartimento.