Art. 43. La commissione paritetica 1. Presso ogni dipartimento e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti composta da docenti membri del consiglio di dipartimento e studenti dei corsi di laurea ad essa afferenti, eletti in numero e con modalita' stabilite dal regolamento di dipartimento. Essa e' competente: a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei docenti; b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attivita' di servizio agli studenti da parte dei docenti; c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. 2. Alla fine di ciascun anno accademico la commissione redige una relazione sullo stato dell'attivita' didattica e sul complesso dei servizi didattici e di tutorato forniti dal dipartimento, con le indicazioni ritenute utili al loro miglioramento. 3. Alla commissione e' garantito l'accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti. 4. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito.