(Allegato-art. 49)
                              Art. 49. 
 
                Ferie e recupero festivita' soppresse 
 
    1. Il dipendente ha diritto, in ogni  anno  di  servizio,  ad  un
periodo di ferie retribuito.  Durante  tale  periodo,  al  dipendente
spetta la retribuzione di  cui  all'art.  94,  comma  2,  lettera  c)
(Retribuzione e sue definizioni). 
    2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
cinque giorni, in cui il sabato e'  considerato  non  lavorativo,  la
durata delle ferie e' di ventotto giorni lavorativi. 
    3. Per i dipendenti che invece hanno un'articolazione  oraria  su
sei giorni, la durata delle ferie e' di trentadue giorni lavorativi. 
    4. Ai dipendenti assunti per  la  prima  volta  in  una  pubblica
amministrazione per i primi tre anni  di  servizio,  comprensivi  dei
periodi lavorati presso una qualsiasi amministrazione, anche a  tempo
determinato e anche con profilo  o  inquadramento  diverso,  spettano
ventisei giorni di ferie in  caso  di  articolazione  dell'orario  di
lavoro su cinque giorni, oppure trenta giorni di  ferie  in  caso  di
articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre  anni  di
servizio, come  sopra  definiti,  spettano  rispettivamente  ventotto
giorni lavorativi e trentadue giorni lavorativi. 
    5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2,  3,  e  4  sono
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
    6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate
di riposo da fruire prioritariamente nell'anno  solare  ai  sensi  ed
alle condizioni previste  dalla  menzionata  legge  n.  937/1977.  Le
giornate di riposo non fruite non  sono  monetizzabili.  E'  altresi'
considerata giorno festivo la  ricorrenza  del  Santo  Patrono  della
localita' in cui il dipendente presta servizio, purche' ricadente  in
giorno lavorativo. 
    7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di  servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
    8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di  cui
agli articoli 50 (Permessi giornalieri  retribuiti)  e  52  (Permessi
previsti da particolari disposizioni di legge)  conserva  il  diritto
alle ferie. 
    9.  Le  ferie  sono  un  diritto  irrinunciabile   e   non   sono
monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal  successivo  comma  11.
Esse sono fruite, previa autorizzazione espressa  e  tempestiva,  nel
corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le  esigenze
di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 
    10. L'azienda o ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di
garantire la  fruizione  delle  stesse  nel  termini  previsti  dalle
disposizioni contrattuali vigenti. 
    11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio  sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo  e'
determinato per ogni giornata, con riferimento  all'anno  di  mancata
fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma
1. 
    12. Compatibilmente con le oggettive esigenze  del  servizio,  il
dipendente puo' frazionare le ferie in  piu'  periodi.  La  fruizione
delle  ferie  dovra'  avvenire  nel  rispetto  dei  turni  di   ferie
prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne  abbia  fatto
richiesta il godimento di  almeno  quindici  giorni  continuativi  di
ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre o, alternativamente, in caso
di dipendenti con figli in eta'  compresa  nel  periodo  dell'obbligo
scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo  15  giugno-15
settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita  e
di lavoro. 
    13. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivate  ragioni  di  servizio,  il  dipendente  ha  diritto  al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede  e
per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle  ferie.
Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e
documentate per il periodo di ferie non goduto. 
    14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel  corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro  il  primo  semestre
dell'anno successivo. 
    15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni  o  abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano
luogo ai permessi di cui all'art. 50, comma 1, lettera  b)  (Permessi
giornalieri   retribuiti).   E'   cura   del   dipendente   informare
tempestivamente l'Azienda o ente ai fini di consentire alla stessa di
compiere gli accertamenti dovuti. 
    16. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita  di  cui  al
secondo periodo di comporto di diciotto mesi che non fa  maturare  le
ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono  il  periodo
di ferie spettanti, anche se tali  assenze  si  siano  protratte  per
l'intero anno solare. In tal caso,  il  godimento  delle  ferie  deve
essere  previamente  autorizzato  dal  dirigente  o  responsabile  in
relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui  al
comma 14. 
    17. Il presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  33
(Ferie e recupero festivita' soppresse) del CCNL del 21 maggio 2018.