Art. 49.
Ferie e recupero festivita' soppresse
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente
spetta la retribuzione di cui all'art. 94, comma 2, lettera c)
(Retribuzione e sue definizioni).
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, in cui il sabato e' considerato non lavorativo, la
durata delle ferie e' di ventotto giorni lavorativi.
3. Per i dipendenti che invece hanno un'articolazione oraria su
sei giorni, la durata delle ferie e' di trentadue giorni lavorativi.
4. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica
amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi dei
periodi lavorati presso una qualsiasi amministrazione, anche a tempo
determinato e anche con profilo o inquadramento diverso, spettano
ventisei giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di
lavoro su cinque giorni, oppure trenta giorni di ferie in caso di
articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di
servizio, come sopra definiti, spettano rispettivamente ventotto
giorni lavorativi e trentadue giorni lavorativi.
5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3, e 4 sono
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate
di riposo da fruire prioritariamente nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977. Le
giornate di riposo non fruite non sono monetizzabili. E' altresi'
considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della
localita' in cui il dipendente presta servizio, purche' ricadente in
giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
agli articoli 50 (Permessi giornalieri retribuiti) e 52 (Permessi
previsti da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto
alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11.
Esse sono fruite, previa autorizzazione espressa e tempestiva, nel
corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze
di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. L'azienda o ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di
garantire la fruizione delle stesse nel termini previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo e'
determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata
fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma
1.
12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il
dipendente puo' frazionare le ferie in piu' periodi. La fruizione
delle ferie dovra' avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto
richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di
ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre o, alternativamente, in caso
di dipendenti con figli in eta' compresa nel periodo dell'obbligo
scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15
settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro.
13. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie.
Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e
documentate per il periodo di ferie non goduto.
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo.
15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni o abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano
luogo ai permessi di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) (Permessi
giornalieri retribuiti). E' cura del dipendente informare
tempestivamente l'Azienda o ente ai fini di consentire alla stessa di
compiere gli accertamenti dovuti.
16. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui al
secondo periodo di comporto di diciotto mesi che non fa maturare le
ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo
di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve
essere previamente autorizzato dal dirigente o responsabile in
relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al
comma 14.
17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 33
(Ferie e recupero festivita' soppresse) del CCNL del 21 maggio 2018.