Art. 52.
Misura del canone
(articolo 2 del regio decreto-legge n. 246 del 1938; articolo 1,
comma 40, della legge n. 232 del 2016; articolo 1, comma 19, della
legge n. 213 del 2023; articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 1542 del 1947)
1. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato
e' stabilito in ragione di anno solare nella misura di 90 euro annui.
La misura del canone di cui al primo periodo e' rideterminata in 70
euro per l'anno 2024.
2. Il pagamento del canone puo' essere effettuato in unica
soluzione, nel quale caso esso e' dovuto nella misura di cui al comma
1 ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno,
luglio- dicembre, salvo quanto disposto per il primo pagamento dei
nuovi abbonati, dall'articolo 54, commi 1 e 2.
3. L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno
e l'utente e' obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al
pagamento del canone nella misura suindicata o nei modi e nei termini
previsti dagli articoli 53 e 54, commi 3 e 4.
4. L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo
semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato
l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno,
sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata
semestrale luglio-dicembre.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, il canone
di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, sara' corrisposto
in semestralita' anticipate da versarsi entro il giorno 31 dei mesi
di gennaio e luglio. L'abbonato ha facolta' di versare l'abbonamento
in rate trimestrali al 31 gennaio, al 30 aprile e rispettivamente al
31 luglio e al 31 ottobre. In questo caso ciascuna rata e' alimentata
di un venticinquesimo del suo importo. Inoltre, e' in facolta'
dell'abbonato di effettuare contestualmente al pagamento di un
semestre, anche quello di uguale importo del semestre successivo. In
questo caso egli godra' di una riduzione pari a un venticinquesimo
della semestralita' anticipata.