(Allegato-art. 52)
                              Art. 52. 
 
                          Misura del canone 
 
(articolo 2 del regio decreto-legge n.  246  del  1938;  articolo  1,
  comma 40, della legge n. 232 del 2016; articolo 1, comma 19,  della
  legge n. 213 del 2023; articolo 1 del decreto legislativo del  Capo
  provvisorio dello Stato n. 1542 del 1947) 
    1. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per  uso  privato
e' stabilito in ragione di anno solare nella misura di 90 euro annui.
La misura del canone di cui al primo periodo e' rideterminata  in  70
euro per l'anno 2024. 
    2. Il pagamento  del  canone  puo'  essere  effettuato  in  unica
soluzione, nel quale caso esso e' dovuto nella misura di cui al comma
1 ovvero in  due  rate  corrispondenti  ai  semestri  gennaio-giugno,
luglio- dicembre, salvo quanto disposto per il  primo  pagamento  dei
nuovi abbonati, dall'articolo 54, commi 1 e 2. 
    3. L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno
e l'utente  e'  obbligato,  senza  bisogno  di  alcun  preavviso,  al
pagamento del canone nella misura suindicata o nei modi e nei termini
previsti dagli articoli 53 e 54, commi 3 e 4. 
    4.  L'utente  che  inizia  l'abbonamento  semestrale  dal   primo
semestre dell'anno solare, come  pure  l'abbonato  che  ha  rinnovato
l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno,
sono in ogni  caso  obbligati  al  pagamento  della  successiva  rata
semestrale luglio-dicembre. 
    5. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia,  il  canone
di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, sara' corrisposto
in semestralita' anticipate da versarsi entro il giorno 31  dei  mesi
di gennaio e luglio. L'abbonato ha facolta' di versare  l'abbonamento
in rate trimestrali al 31 gennaio, al 30 aprile e rispettivamente  al
31 luglio e al 31 ottobre. In questo caso ciascuna rata e' alimentata
di un venticinquesimo  del  suo  importo.  Inoltre,  e'  in  facolta'
dell'abbonato  di  effettuare  contestualmente  al  pagamento  di  un
semestre, anche quello di uguale importo del semestre successivo.  In
questo caso egli godra' di una riduzione pari  a  un  venticinquesimo
della semestralita' anticipata.