Art. 53.
Pagamento del canone per i titolari di utenza di fornitura di energia
elettrica
(articolo 3 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
1. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di
cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo, il pagamento del
canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura,
s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a
ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di distinta indicazione nel
contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non e'
imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate
direttamente all'erario mediante versamento unitario di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro
il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque,
l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20
dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da
parte delle imprese elettriche.