(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
 
Pagamento del canone per i titolari di utenza di fornitura di energia
                              elettrica 
 
        (articolo 3 del regio decreto-legge n. 246 del 1938) 
 
    1. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica  di
cui all'articolo 51, comma  2,  secondo  periodo,  il  pagamento  del
canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva  alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini  dell'inserimento  in  fattura,
s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a
ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di distinta indicazione  nel
contesto  della  fattura  emessa  dall'impresa  elettrica  e  non  e'
imponibile  ai  fini  fiscali.  Le  somme  riscosse  sono   riversate
direttamente  all'erario  mediante   versamento   unitario   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241.  Le
imprese elettriche devono effettuare il predetto  riversamento  entro
il giorno 20 del mese successivo a quello  di  incasso  e,  comunque,
l'intero  canone  deve  essere  riscosso  e  riversato  entro  il  20
dicembre. Sono in ogni caso  esclusi  obblighi  di  anticipazione  da
parte delle imprese elettriche.