(Testo unico imposte sui redditi-art. 124)
                              ART. 124 
                 Opzione per la trasparenza fiscale 
(articolo 115 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), al cui capitale
sociale  partecipano  esclusivamente  soggetti  di  cui  allo  stesso
articolo 82, comma 1, lettera a), ciascuno con  una  percentuale  del
diritto di  voto  esercitabile  nell'assemblea  generale,  richiamata
dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli  utili
non inferiore al 10 per cento e non superiore al  50  per  cento,  e'
imputato   a   ciascun   socio,   indipendentemente    dall'effettiva
percezione, proporzionalmente alla sua quota di  partecipazione  agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al  presente
articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili  di  cui  al
primo periodo non si considerano le azioni prive del predetto diritto
di voto e la quota di utili delle azioni di  cui  all'articolo  2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari  alla
quota  di  partecipazione  al  capitale  delle  azioni  medesime.   I
requisiti di cui al primo periodo devono  sussistere  a  partire  dal
primo giorno del  periodo  d'imposta  della  partecipata  in  cui  si
esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine  del
periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non  e'  consentito  nel
caso in cui: 
a)  i  soci  partecipanti  fruiscano  della  riduzione  dell'aliquota
dell'imposta sul reddito delle societa'; 
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di  cui  agli  articoli
126 e 137. 
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano
residenti nel territorio  dello  Stato  l'esercizio  dell'opzione  e'
consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte
sugli utili distribuiti. 
3. L'imputazione del reddito  avviene  nei  periodi  d'imposta  delle
societa' partecipanti in corso alla data di  chiusura  dell'esercizio
della societa' partecipata. Le ritenute operate  a  titolo  d'acconto
sui redditi di tale societa', i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli
acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai  singoli  soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di  ciascuno.  Le
perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in  cui
e' efficace l'opzione sono  imputate  ai  soci  in  proporzione  alle
rispettive quote di partecipazione ed entro il limite  della  propria
quota del patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori  all'inizio
della tassazione per trasparenza non possono  essere  utilizzate  per
compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate. 
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali della  societa'
partecipata  e  deve  essere  esercitata  da  tutte  le  societa'   e
comunicata  all'Amministrazione  finanziaria,  con  la  dichiarazione
presentata nel periodo d'imposta a decorrere  dal  quale  si  intende
esercitare l'opzione. Al termine del triennio  l'opzione  si  intende
tacitamente rinnovata per un  altro  triennio  a  meno  che  non  sia
revocata,  secondo  le  modalita'  e  i  termini  previsti   per   la
comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al secondo periodo
si applica al termine di ciascun triennio. 
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il  regime
fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto  distribuito  dalla  societa'
partecipata utilizzando riserve costituite con  utili  di  precedenti
esercizi  o  riserve  di  cui  all'articolo  49,  comma  5.  Ai  fini
dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di  validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita  volonta'  assembleare,  si
considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati  ai  soci
ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano
prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai  sensi  del
comma 1. 
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio  dell'opzione,
l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale  in
corso  della  societa'  partecipata.  Gli  effetti  dell'opzione  non
vengono meno nel caso di  mutamento  della  compagine  sociale  della
societa'  partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
requisiti di cui al comma 1 o 2. 
7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli  obblighi  di
acconto  permangono  anche  in  capo   alla   partecipata.   Per   la
determinazione degli obblighi di acconto della partecipata  stessa  e
dei suoi soci  nel  caso  venga  meno  l'efficacia  dell'opzione,  si
applica quanto previsto dall'articolo  132,  comma  2.  Nel  caso  di
revoca dell'opzione, gli obblighi di  acconto  si  determinano  senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa' partecipata,
sia per i soci. 
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile  con  ciascun
socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e  gli  interessi   conseguenti
all'obbligo di imputazione del reddito. 
9. Le disposizioni applicative della presente  norma  sono  stabilite
dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 136. 
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
11. Per le  partecipazioni  in  societa'  indicate  nel  comma  1  il
relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi
e delle perdite imputati ai soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a
concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.