ART. 124
Opzione per la trasparenza fiscale
(articolo 115 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), al cui capitale
sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso
articolo 82, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata
dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili
non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e'
imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva
percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente
articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al
primo periodo non si considerano le azioni prive del predetto diritto
di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla
quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal
primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si
esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del
periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel
caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota
dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli
126 e 137.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano
residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione e'
consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte
sugli utili distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle
societa' partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio
della societa' partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto
sui redditi di tale societa', i relativi crediti d'imposta e gli
acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le
perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in cui
e' efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle
rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria
quota del patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio
della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per
compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali della societa'
partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa' e
comunicata all'Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione
presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende
esercitare l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia
revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la
comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al secondo periodo
si applica al termine di ciascun triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime
fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa'
partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti
esercizi o riserve di cui all'articolo 49, comma 5. Ai fini
dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta' assembleare, si
considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci
ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano
prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del
comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione,
l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in
corso della societa' partecipata. Gli effetti dell'opzione non
vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della
societa' partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di
acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la
determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e
dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si
applica quanto previsto dall'articolo 132, comma 2. Nel caso di
revoca dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa' partecipata,
sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun
socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti
all'obbligo di imputazione del reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite
dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 136.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Per le partecipazioni in societa' indicate nel comma 1 il
relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi
e delle perdite imputati ai soci ed e' altresi' diminuito, fino a
concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.