ART. 125
Opzione per la trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base
proprietaria
(articolo 116 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. L'opzione di cui all'articolo 124 puo' essere esercitata con le
stesse modalita' e alle stesse condizioni, a esclusione di quelle
indicate nel medesimo articolo 124, comma 1, dalle societa' a
responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste per l'applicazione degli studi di settore e con una
compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in
numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo
dell'articolo 124, comma 3 e quelle dell'articolo 8, comma 3. Le
plusvalenze di cui all'articolo 96 e gli utili di cui all'articolo
98, commi 2 e 4, concorrono a formare il reddito imponibile nella
misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 69, comma 2, e
nell'articolo 70.