Allegato 10 Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3 (articolo 4) La valutazione si basa su un'analisi finalizzata a individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non e' finalizzata alla specifica delle singole classi merceologiche, bensi' a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali dai materiali origine antropica in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento e' condotto sul materiale «tal quale», secondo la procedura prevista dall'allegato 9. Non e' ammessa la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. La quantita' massima del 20% in peso di cui all'articolo 4, comma 3, e' riferita all'orizzonte stratigrafico costituito da materiale di origine naturale e materiale di origine antropica. Nella preparazione del campione finalizzata all'individuazione dei materiali di origine antropica presenti all'interno del riporto non e' scartata la frazione superiore a 2 cm. Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico dove: %Ma: percentuale di materiale di origine antropica P Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio P tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio+sottovaglio) Sono considerati materiali di origine naturale, da non conteggiare nella metodologia, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito. Se nella matrice materiale di riporto sono presenti unicamente materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di miniera o di cava che risultano geologicamente distinguibili dal suolo originario presente in sito (es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi di porfido), questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20%.