(Allegato 10)
                                                          Allegato 10 
 
Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica
                   di cui all'articolo 4, comma 3 
                            (articolo 4) 
 
    La valutazione si basa su un'analisi finalizzata a individuare  i
materiali di natura antropica presenti nel riporto in  un  numero  di
campioni che possa  essere  considerato  rappresentativo  del  volume
dello scavo. La valutazione non e' finalizzata alla  specifica  delle
singole classi  merceologiche,  bensi'  a  separare  il  terreno  con
caratteristiche stratigrafiche e geologiche  naturali  dai  materiali
origine antropica in modo che la  presenza  di  questi  ultimi  possa
essere pesata.  Il  campionamento  e'  condotto  sul  materiale  «tal
quale», secondo la procedura prevista dall'allegato 9. Non e' ammessa
la miscelazione con altro  terreno  naturale  stratigraficamente  non
riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. La
quantita' massima del 20% in peso di cui all'articolo 4, comma 3,  e'
riferita  all'orizzonte  stratigrafico  costituito  da  materiale  di
origine naturale e materiale di origine antropica. 
    Nella preparazione del  campione  finalizzata  all'individuazione
dei materiali di origine antropica presenti all'interno  del  riporto
non e' scartata la frazione superiore a 2 cm. 
    Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    dove: 
      %Ma: percentuale di materiale di origine antropica 
      P Ma: peso totale del materiale di origine  antropica  rilevato
nel sopravaglio 
      P  tot:  peso  totale  del  campione  sottoposto   ad   analisi
(sopravaglio+sottovaglio) 
    Sono  considerati  materiali  di   origine   naturale,   da   non
conteggiare nella metodologia, i  materiali  di  dimensioni  >  2  cm
costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche  alloctoni  rispetto  al
sito. 
    Se nella matrice materiale di riporto  sono  presenti  unicamente
materiali di origine antropica derivanti da  prospezioni,  estrazioni
di miniera o di cava che risultano geologicamente  distinguibili  dal
suolo originario presente in sito (es. strato drenante costituito  da
ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi  di
porfido), questi non devono essere conteggiati ai  fini  del  calcolo
della percentuale del 20%.