(Convenzione- art. 21)
Articolo 21 - Firma, ratifica ed entrata in vigore 
 
1 La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del
  Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che  hanno  partecipato
  alla sua elaborazione. 
2 La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica,  accettazione  o
  approvazione. Gli strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
  approvazione saranno depositati presso il Segretario  Generale  del
  Consiglio d'Europa. 
3 La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese
  successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla
  quale tre Stati, compresi almeno due  Stati  membri  del  Consiglio
  d'Europa, abbiano espresso il loro consenso ad essere  parte  della
  Convenzione, secondo le norme del paragrafo precedente. 
4 Per ogni Stato che esprima in seguito il  suo  consenso  ad  essere
  parte della Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore  il  primo
  giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di  tre  mesi
  dopo  la  data  di  deposito  del  suo   strumento   di   ratifica,
  accettazione o approvazione.