(Convenzione- art. 22)
Articolo 22 - Stati non membri e Comunita' europea 
 
1 Dopo l'entrata in vigore della presente  Convenzione,  il  Comitato
  dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', di sua iniziativa o  su
  proposta del Comitato  permanente,  e  previa  consultazione  delle
  Parti, invitare ogni Stato non membro del  Consiglio  d'Europa  che
  non ha partecipato all'elaborazione della Convenzione, come pure la
  Comunita' europea, ad aderire alla  presente  Convenzione  con  una
  decisione  presa  alla  maggioranza   prevista   all'articolo   20,
  capoverso   d,   dello   Statuto   del   Consiglio   d'Europa,   ed
  all'unanimita' dei voti dei delegati degli Stati contraenti  aventi
  diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri. 
 
2 Per ogni Stato aderente o per la Comunita' europea, la  Convenzione
entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo  allo  scadere
di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di
adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.