(Convenzione- art. 23)
Articolo 23 - Applicazione territoriale 
 
1 Ogni Stato puo', al momento della firma  o  del  deposito  del  suo
  strumento di  ratifica,  di  accettazione,  di  approvazione  o  di
  adesione, designare il territorio o i  territori  cui  la  presente
  Convenzione si applichera'. 
2 Ogni Parte puo', in  qualsiasi  momento  successivo,  mediante  una
  dichiarazione indirizzata  al  Segretario  generale  del  Consiglio
  d'Europa, estendere l'applicazione della  presente  Convenzione  ad
  ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per  il  quale
  tratta le relazioni internazionali o e' abilitata a  stipulare.  La
  Convenzione entrera' in vigore nei confronti di  questo  territorio
  il primo giorno del mese successivo allo scadere di un  periodo  di
  tre anni dopo la data di ricevimento della dichiarazione  da  parte
  del segretario generale. 
3 Ogni dichiarazione resa ai  sensi  dei  due  paragrafi  precedenti,
  potra' essere ritirata per  quanto  riguarda  il  territorio  (o  i
  territori) indicato (i) in tale  dichiarazione,  mediante  notifica
  inviata al Segretario Generale. Il ritiro avra'  effetto  il  primo
  giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di  tre  mesi
  dopo la data di ricevimento della notifica da parte del  segretario
  Generale.