Articolo 23 - Applicazione territoriale 1 Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applichera'. 2 Ogni Parte puo', in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale tratta le relazioni internazionali o e' abilitata a stipulare. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre anni dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del segretario generale. 3 Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti, potra' essere ritirata per quanto riguarda il territorio (o i territori) indicato (i) in tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del segretario Generale.