(Convenzione- art. 26)
Articolo 26 - Notifiche 
 
Il segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati
  membri del Consiglio, ad ogni firmatario, ad ogni Parte e  ad  ogni
  altro Stato o alla Comunita'  Europea,  invitato  ad  aderire  alla
  presente Convenzione: 
 
a ogni firma; 
 
b il deposito di ogni strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di
  approvazione o di adesione; 
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione,  secondo
  i suoi articoli 21 o 22; 
d ogni emendamento adottato secondo l'articolo  20  e  la  data  alla
  quale tale emendamento entra in vigore; 
e ogni dichiarazione formulata  ai  sensi  delle  disposizioni  degli
  articoli 1 e 23; 
f ogni denuncia formulata ai sensi delle  disposizioni  dell'articolo
  25; 
g ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente  alla  presente
  Convenzione. 
 
   IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a  tal  fine,
hanno firmato la presente convenzione. 
   Fatto a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in francese ed in  inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il  segretario
Generale del Consiglio d'Europa  ne  comunichera'  copia  certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio  d'Europa,  agli
Stati  non  membri  che  hanno  partecipato  all'elaborazione   della
presente Convenzione, alla Comunita' Europea e ad ogni Stato invitato
ad aderire alla presente convenzione.