Art. 33 Provvedimenti del giudice 1. Il giudice pronuncia: a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio; b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza; c) decreto nei casi previsti dalla legge. 2. Le sentenze di primo grado sono esecutive. 3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3. 4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.