(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 33)
                               Art. 33 
 
 
                      Provvedimenti del giudice 
 
    1. Il giudice pronuncia: 
    a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio; 
    b) ordinanza quando assume  misure  cautelari  o  interlocutorie,
ovvero decide sulla competenza; 
    c) decreto nei casi previsti dalla legge. 
    2. Le sentenze di primo grado sono esecutive. 
    3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza  o  in
camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono  comunicati
alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma
3. 
    4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il
giudice competente.