(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 34)
                               Art. 34 
 
 
                         Sentenze di merito 
 
    1. In caso di accoglimento del ricorso  il  giudice,  nei  limiti
della domanda: 
    a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; 
    b) ordina  all'amministrazione,  rimasta  inerte,  di  provvedere
entro un termine; 
    c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche  a  titolo
di  risarcimento  del  danno,  all'adozione  delle  misure  idonee  a
tutelare la situazione giuridica soggettiva  dedotta  in  giudizio  e
dispone  misure  di  risarcimento  in  forma   specifica   ai   sensi
dell'articolo 2058 del codice civile; 
    d) nei casi di giurisdizione di merito,  adotta  un  nuovo  atto,
ovvero modifica o riforma quello impugnato; 
    e) dispone  le  misure  idonee  ad  assicurare  l'attuazione  del
giudicato e delle pronunce non sospese,  compresa  la  nomina  di  un
commissario ad acta, che puo' avvenire anche in  sede  di  cognizione
con  effetto   dalla   scadenza   di   un   termine   assegnato   per
l'ottemperanza. 
    2. In nessun caso il giudice puo' pronunciare con  riferimento  a
poteri amministrativi non ancora esercitati.  Salvo  quanto  previsto
dal comma 3  e  dall'articolo  30,  comma  3,  il  giudice  non  puo'
conoscere della legittimita' degli atti  che  il  ricorrente  avrebbe
dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29. 
    3.  Quando,  nel   corso   del   giudizio,   l'annullamento   del
provvedimento impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente,  il
giudice accerta l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai
fini risarcitori. 
    4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo',  in  mancanza
di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai  quali  il
debitore deve proporre a favore del creditore  il  pagamento  di  una
somma entro un congruo termine.  Se  le  parti  non  giungono  ad  un
accordo, ovvero non adempiono agli  obblighi  derivanti  dall'accordo
concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV,  possono
essere  chiesti  la  determinazione   della   somma   dovuta   ovvero
l'adempimento degli obblighi ineseguiti. 
    5. Qualora nel corso  del  giudizio  la  pretesa  del  ricorrente
risulti  pienamente  soddisfatta,  il  giudice  dichiara  cessata  la
materia del contendere. 
 
          Nota all'art. 34 
            - Per il testo dell'articolo 2058 cod. civ.  si  veda  la
          nota all'articolo 30 dell'allegato 1.