Art. 35
Pronunce di rito
1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
a) irricevibile se accerta la tardivita' della notificazione o
del deposito;
b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre
ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il
difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato
integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero
sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene
proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o
assegnato dal giudice;
b) per perenzione;
c) per rinuncia.