(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 35)
                               Art. 35 
 
 
                          Pronunce di rito 
 
    1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: 
    a) irricevibile se accerta la tardivita'  della  notificazione  o
del deposito; 
    b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre
ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; 
    c) improcedibile quando nel corso  del  giudizio  sopravviene  il
difetto di interesse delle parti alla  decisione,  o  non  sia  stato
integrato  il   contraddittorio   nel   termine   assegnato,   ovvero
sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 
    2. Il giudice dichiara estinto il giudizio: 
    a)  se,  nei  casi  previsti  dal  presente  codice,  non   viene
proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla  legge  o
assegnato dal giudice; 
    b) per perenzione; 
    c) per rinuncia.