(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 37)
                               Art. 37 
 
 
                          Errore scusabile 
 
    1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio,  la  rimessione  in
termini per errore scusabile in  presenza  di  oggettive  ragioni  di
incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.