Articolo 30 - Principi
1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere affinche' le indagini e procedure penali avvengano
nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del bambino.
2. Ciascuna Parte dovra' adottare un approccio protettivo nei
confronti delle vittime, assicurando che le indagini ed i
procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal bambino e che
la risposta penale del sistema giuridico si accompagni
all'assistenza, qualora opportuno.
3. Ciascuna Parte dovra' assicurare che le indagini e i
procedimenti penali siano effettuati con precedenza e siano condotti
senza ingiustificato ritardo.
4. Ciascuna Parte dovra' assicurare che i provvedimenti adottati in
conformita' al presente capitolo non pregiudichino i diritti alla
difesa e l'esigenza di un processo equo ed imparziale, in conformita'
all'articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali.
5. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere, in conformita' ai principi fondamentali della
propria legislazione interna per:
- assicurare indagini e procedimenti efficaci dei reati stabiliti
in conformita' alla presente Convenzione, consentendo, ove
appropriato, la possibilita' di condurre indagini sotto copertura;
- consentire alle unita' o servizi di indagine di identificare le
vittime dei reati stabiliti in conformita' all'articolo 20, in
particolare mediante l'analisi dei materiali di pornografia
infantile, quali le fotografie, le registrazioni audiovisive
accessibili, diffuse o trasmesse per mezzo delle tecnologie di
comunicazione e di informazione.