(Convenzione-art. 31)
  Articolo 31 - Provvedimenti generali di protezione 
 
  1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere per  proteggere  i  diritti  e  gli  interessi  delle
vittime, in particolare in qualita' di testimoni, in tutti gli  stadi
delle indagini e procedimenti penali, in particolare: 
    a tenendole informate sui propri diritti e  sui  servizi  a  loro
disposizione e, a meno che non vogliano ricevere  tali  informazioni,
sui seguiti della loro denuncia, dei capi  d'accusa,  e  in  generale
dell'andamento delle indagini o del procedimento e del loro ruolo  in
tale ambito, cosi' come decisione assunta; 
    b assicurando, almeno nei casi  in  cui  le  vittime  e  le  loro
famiglie si trovino in una situazione di pericolo, che possano essere
informate,  se  necessario,  di  qualsivoglia  rimessa  in   liberta'
temporanea o definitiva della persona perseguita o condannata; 
    c facendo  si'  che  le  vittime,  conformemente  alle  norme  di
procedura della legislazione interna, possano venire ascoltate, e che
possano fornire elementi di prova, nonche' scegliere i modi secondo i
quali le loro opinioni, i loro bisogni e le loro preoccupazioni siano
presentati ed esaminati direttamente o attraverso un intermediario; 
    d provvedendo loro un'assistenza  appropriata  affinche'  i  loro
diritti e i loro interessi siano debitamente presentati e  tenuti  in
conto; 
    e proteggendo la loro vita privata, la loro identita' e  la  loro
immagine, prendendo misure conformi  alla  legislazione  interna  per
prevenire la diffusione  pubblica  di  qualunque  informazione  possa
condurre alla loro identificazione; 
    f assicurando che esse, cosi' come le loro famiglie e i testimoni
a carico siano al riparo da intimidazioni, ritorsioni e nuovi abusi; 
    g assicurando che le vittime  ed  i  rei  non  siano  a  contatto
diretto all'interno dei locali dei servizi di indagine e  dei  locali
giudiziari,  a  meno  che  le  autorita'  competenti   non   decidano
diversamente, nell'interesse superiore del bambino o per le  esigenze
dell'indagine o del procedimento. 
  2. Ciascuna Parte assicurera' che le vittime abbiano  accesso,  dal
primo contatto con le autorita'  competenti,  alle  informazioni  sui
relativi procedimenti giudiziari e amministrativi. 
  3. Ciascuna Parte assicurera' che le  vittime  abbiano  accesso,  a
titolo gratuito,  qualora  giustificato,  all'assistenza  legale  nel
momento  in  cui  sono  possa  ricoprire  il  ruolo  di   parte   nel
procedimento penale. 
  4.  Ciascuna  Parte  assicurera'   all'autorita'   giudiziaria   la
possibilita' di nominare un rappresentante speciale  per  la  vittima
quando, in virtu' della legislazione interna, questa possa  ricoprire
il ruolo di parte nella procedura giudiziaria e coloro che ne abbiano
la responsabilita' parentale si  vedano  privati  della  facolta'  di
rappresentarla  in  tale  contesto  a  seguito  di  un  conflitto  di
interessi con la stessa. 
  5. Ciascuna Parte assicurera' attraverso provvedimenti  legislativi
o di altra natura e in  conformita'  alla  legislazione  interna,  la
possibilita' a  gruppi,  fondazioni,  associazioni  o  organizzazioni
governative e non governative, di assistere e/o sostenere le vittime,
che lo consentano, nel corso dei procedimenti penali che riguardano i
reati stabiliti nella presente Convenzione. 
  6. Ciascuna Parte vigilera' affinche'  le  informazioni  date  alle
vittime, in conformita'  alle  disposizioni  del  presente  articolo,
siano adatte alla loro eta' e al loro grado di maturita', fornite  in
un linguaggio per loro comprensibile.