Articolo 31 - Provvedimenti generali di protezione
1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere per proteggere i diritti e gli interessi delle
vittime, in particolare in qualita' di testimoni, in tutti gli stadi
delle indagini e procedimenti penali, in particolare:
a tenendole informate sui propri diritti e sui servizi a loro
disposizione e, a meno che non vogliano ricevere tali informazioni,
sui seguiti della loro denuncia, dei capi d'accusa, e in generale
dell'andamento delle indagini o del procedimento e del loro ruolo in
tale ambito, cosi' come decisione assunta;
b assicurando, almeno nei casi in cui le vittime e le loro
famiglie si trovino in una situazione di pericolo, che possano essere
informate, se necessario, di qualsivoglia rimessa in liberta'
temporanea o definitiva della persona perseguita o condannata;
c facendo si' che le vittime, conformemente alle norme di
procedura della legislazione interna, possano venire ascoltate, e che
possano fornire elementi di prova, nonche' scegliere i modi secondo i
quali le loro opinioni, i loro bisogni e le loro preoccupazioni siano
presentati ed esaminati direttamente o attraverso un intermediario;
d provvedendo loro un'assistenza appropriata affinche' i loro
diritti e i loro interessi siano debitamente presentati e tenuti in
conto;
e proteggendo la loro vita privata, la loro identita' e la loro
immagine, prendendo misure conformi alla legislazione interna per
prevenire la diffusione pubblica di qualunque informazione possa
condurre alla loro identificazione;
f assicurando che esse, cosi' come le loro famiglie e i testimoni
a carico siano al riparo da intimidazioni, ritorsioni e nuovi abusi;
g assicurando che le vittime ed i rei non siano a contatto
diretto all'interno dei locali dei servizi di indagine e dei locali
giudiziari, a meno che le autorita' competenti non decidano
diversamente, nell'interesse superiore del bambino o per le esigenze
dell'indagine o del procedimento.
2. Ciascuna Parte assicurera' che le vittime abbiano accesso, dal
primo contatto con le autorita' competenti, alle informazioni sui
relativi procedimenti giudiziari e amministrativi.
3. Ciascuna Parte assicurera' che le vittime abbiano accesso, a
titolo gratuito, qualora giustificato, all'assistenza legale nel
momento in cui sono possa ricoprire il ruolo di parte nel
procedimento penale.
4. Ciascuna Parte assicurera' all'autorita' giudiziaria la
possibilita' di nominare un rappresentante speciale per la vittima
quando, in virtu' della legislazione interna, questa possa ricoprire
il ruolo di parte nella procedura giudiziaria e coloro che ne abbiano
la responsabilita' parentale si vedano privati della facolta' di
rappresentarla in tale contesto a seguito di un conflitto di
interessi con la stessa.
5. Ciascuna Parte assicurera' attraverso provvedimenti legislativi
o di altra natura e in conformita' alla legislazione interna, la
possibilita' a gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni
governative e non governative, di assistere e/o sostenere le vittime,
che lo consentano, nel corso dei procedimenti penali che riguardano i
reati stabiliti nella presente Convenzione.
6. Ciascuna Parte vigilera' affinche' le informazioni date alle
vittime, in conformita' alle disposizioni del presente articolo,
siano adatte alla loro eta' e al loro grado di maturita', fornite in
un linguaggio per loro comprensibile.