Articolo 34 - Indagini
1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti affinche'
le persone, le unita' o i servizi incaricati delle indagini siano
specializzati nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali
relativi ai bambini, o che ie persone siano formate a questo scopo.
Detti servizi o unita' dovranno disporre di adeguate risorse
finanziarie.
2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi
o di altro genere affinche' l'incertezza sull'eta' reale della
vittima non pregiudichi l'avvio di un'inchiesta penale.