Articolo 35 - Colloqui con il bambino
1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere affinche':
a. i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo
ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorita'
competenti;
b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso
locali concepiti o adattati a tale scopo;
c. i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti
addestrati a questo scopo;
d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia
sempre sentito dalle stesse persone;
e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente
necessario al corso del procedimento penale;
f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante
legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione
contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona.
2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere affinche' i colloqui con la vittima, o ove opportuno,
con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di
registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere
accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con
le norme previste dalla legislazione interna.
3. Quando l'eta' della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli
motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure previste ai
paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'eta' venga
verificata e determinata.