Articolo 36 - Procedimenti giudiziari
1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere, affinche' nel rispetto delle regole che governano
l'autonomia delle professioni giudiziarie, venga resa possibile la
formazione in materia di diritti del bambino, di sfruttamento e di
abusi sessuali relativi ai bambini, a vantaggio degli attori dei
procedimenti giudiziari, in particolare i giudici, i procuratori e
gli avvocati.
2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere affinche', nell'ambito delle norme previste dalla
legislazione interna:
a. il giudice possa ordinare che l'udienza avvenga a porte
chiuse;
b. la vittima possa venire ascoltata in udienza senza esservi
presente, specie mediante il ricorso di appropriate tecnologie di
comunicazione.