(CODICE CIVILE-art. 69)
                              Art. 69. 
 
   (Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza). 
 
  Nessuno e' ammesso a reclamare un diritto in nome della persona  di
cui si ignora l'esistenza, se  non  prova  che  la  persona  esisteva
quando il diritto e' nato.