Art. 70. (Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza). Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e' devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali e' devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.