(CODICE CIVILE-art. 70)
                              Art. 70. 
 
(Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si  ignora
                            l'esistenza). 
 
  Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in  tutto
o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e'
devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza  della  detta
persona, salvo il diritto di rappresentazione. 
 
  Coloro ai quali e' devoluta la  successione  devono  innanzi  tutto
procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.