(CODICE CIVILE-art. 71)
                              Art. 71. 
 
(Estinzione dei diritti spettanti  alla  persona  di  cui  si  ignora
                            l'esistenza). 
 
  Le disposizioni  degli  articoli  precedenti  non  pregiudicano  la
petizione di eredita' ne' gli altri diritti spettanti alla persona di
cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi  causa,  salvi  gli
effetti della prescrizione o dell'usucapione. 
 
  La restituzione dei frutti non e' dovuta se non  dal  giorno  della
costituzione in mora.