(CODICE CIVILE-art. 73)
                              Art. 73. 
 
(Estinzione dei diritti  spettanti  alla  persona  di  cui  e'  stata
                   dichiarata la morte presunta). 
 
  Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o
ne e' provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione,
essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di
eredita' e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i
beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che
il prezzo di quelli alienati, quando e' ancora dovuto, o i  beni  nei
quali esso e' stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o
dell'usucapione. 
 
  Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.